Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 aprile 2009 – Mebrom / Commissione
(causa C‑373/07 P)
«Impugnazione – Protezione dello strato di ozono – Importazione di bromuro di metile nell’Unione europea – Rifiuto di attribuire contingenti di importazione per l’anno 2005 – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»
1. Ambiente – Protezione dello strato di ozono – Regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000, artt. 3, 4, 6 e 7) (v. punti 52‑60)
2. Ricorso di annullamento – Motivo di ricorso (Art. 230 CE) (v. punti 72‑73)
3. Procedura – Distinzione tra elementi di prova ed elementi di diritto (v. punto 80)
4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (v. punti 85, 106)
5. Impugnazione – Motivi di ricorso (v. punti 86, 91‑95, 99‑102)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T‑216/05, Mebrom/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338‑D/6176, che ha negato l’assegnazione alla ricorrente di contingenti d’importazione di bromuro di metile nell’Unione europea, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Applicazione non corretta del diritto comunitario – Insufficienza di motivazione – Violazione dell’art. 220 CE.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Mebrom NV è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy