Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Belgio
(causa C‑392/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/19/CE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58, pag. 19)
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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