Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008 – Commissione / Efrosyni Alexiadou
(causa C‑436/07 P)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pellami impermeabili – Rimborso di somme anticipate – Interessi»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Interpretazione ed applicazione erronee delle clausole di un contratto contenente una clausola compromissoria (Art. 238 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56; decisione del Consiglio 1999/169) (v. punti 18‑26)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/Alexiadou, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, volto ad ottenere la condanna della convenuta a rimborsare l’anticipo versato dalla Commissione nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un progetto di sviluppo di una tecnologia destinata alla produzione di pellami impermeabili (contratto G1ST-CT-2002-50227).
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/Alexiadou, è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3)
Le spese sono riservate.
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