SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 dicembre 2008
Causa C‑443/07 P
Isabel Clara Centeno Mediavilla e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Statuto dei funzionari – Eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII, relativo all’inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1° maggio 2004 – Consultazione del comitato dello Statuto – Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523).
Decisione: Rigetto dell’impugnazione.
Massime
1. Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Procedimento di elaborazione – Consultazione del comitato dello Statuto
(Art. 283 CE; Statuto dei funzionari, art. 10, secondo comma; allegato XIII, art. 12, n. 3)
2. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado
(Statuto dei funzionari, artt. 3 e 31; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
3. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado
(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
4. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado
(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
1. Il dettato dell’art. 10 dello Statuto, il quale prevede l’istituzione di un comitato dello Statuto che dev’essere consultato su qualunque proposta di revisione dello Statuto e può formulare suggerimenti nel contesto di tale revisione, è manifestamente inconciliabile con un’interpretazione restrittiva. La Commissione è tenuta a consultare nuovamente tale comitato prima che il Consiglio adotti le disposizioni regolamentari in questione, nel caso in cui emendamenti ad una proposta dello Statuto incidano in modo sostanziale sull’economia della proposta, siffatto obbligo restando escluso per le modifiche circoscritte e di effetto limitato. Il carattere sostanziale di una modifica va valutato dal punto di vista dell’oggetto e della collocazione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla situazione dei funzionari interessati.
A tale riguardo, la sostituzione del grado A*6 al grado A7 risultante dalla riforma delle carriere introdotta dal legislatore comunitario il 1° maggio 2004, inizialmente prevista nella disposizione divenuta l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, non è sostanziale, dato che costituisce un elemento complementare di tale riforma, che si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere. Poiché tale modifica non si discosta sostanzialmente dal testo sottoposto al comitato dello Statuto, che ha quindi potuto esprimere un parere sulla possibilità di prevedere gradi di assunzione diversi per i funzionari, vincitori di concorsi svoltisi prima dell’entrata in vigore della riforma che siano stati assunti prima di tale data, e per quelli che siano stati assunti dopo tale data, non era necessaria una nuova consultazione di tale comitato.
2. I vincitori di un concorso iscritti in un elenco di idoneità non sono, in quanto tali, titolari di alcun diritto quesito alla nomina, ma hanno solo la possibilità di esserlo, e il loro inquadramento nel grado è subordinato alla loro nomina, la quale è rimessa al potere dell’autorità che ha il potere di nomina. Ne consegue che i vincitori di concorso iscritti negli elenchi di idoneità prima del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma nominati funzionari in prova dopo tale data, non possono far valere alcun diritto quesito per rivendicare il rispetto dell’inquadramento nel grado indicato nel bando di concorso invece dell’applicazione dei nuovi criteri di inquadramento previsti da tale regolamento, in quanto la fattispecie costitutiva del loro diritto al rispetto di determinate condizioni di assunzione non si è perfezionata prima dell’entrata in vigore del detto regolamento. Queste considerazioni valgono anche per coloro che sono stati assunti come funzionari in prova prima del 1° maggio 2004 ma che sono stati nominati in ruolo dopo tale data.
Benché in linea di principio i vincitori di un concorso, qualora siano nominati, siano legittimati ad ottenere, in forza dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, l’attribuzione del grado corrispondente al gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso, tale disposizione si applica solo in presenza di una situazione giuridica invariata, poiché essa non può imporre all’autorità che ha il potere di nomina di prendere un provvedimento non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore comunitario e, pertanto, illegittimo. L’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto disposizione transitoria speciale, può introdurre una deroga alla regola generale di cui all’art. 31 dello Statuto per una determinata categoria di funzionari.
3. Il legislatore, adottando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, da cui risulta una differenza di trattamento tra i funzionari vincitori di un medesimo concorso, assunti rispettivamente prima e dopo il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore della riforma operata dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, non ha infranto il principio di parità di trattamento, atteso che tale trattamento differenziato riguarda funzionari che non rientrano in una sola e medesima categoria. Infatti, i funzionari assunti dopo il 1° maggio 2004 non si trovano nella stessa situazione giuridica dei funzionari assunti prima di tale data perché, al momento dell’entrata in vigore della riforma, a differenza dei funzionari già assunti, essi godevano solo della possibilità di essere nominati. Siffatta differenza di trattamento è poi fondata su di un elemento oggettivo e indipendente dalla volontà del legislatore comunitario, vale a dire la data dell’assunzione decisa dall’autorità che ha il potere di nomina. Del resto, il legislatore comunitario, contemperando gli interessi delle diverse categorie di funzionari nel contesto dell’introduzione progressiva del nuovo regime statutario, era legittimato a decidere che l’assunzione dei funzionari vincitori di concorsi svoltisi prima del 1° maggio 2004, ma assunti dopo tale data, sarebbe stata disciplinata dal nuovo regime, pur concedendo loro un trattamento più favorevole di quello applicato ai funzionari vincitori di concorsi svoltisi dopo il 1° maggio 2004 ed assunti in seguito.
I criteri di inquadramento indicati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non comportano neppure una discriminazione fondata sull’età, giacché sono manifestamente estranei a qualunque considerazione attinente all’età dei vincitori dei concorsi di cui trattasi ed inoltre prevedono, per la categoria A, una distinzione tra il grado di base A*5 (precedente grado A8) e il grado superiore A*6 (precedente grado A7/A6).
4. I vincitori di concorso iscritti in elenchi di idoneità prima del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma nominati funzionari in prova dopo tale data, non possono avvalersi delle indicazioni ricevute da parte dell’amministrazione prima della loro nomina, in merito ad un inquadramento conforme ai criteri stabiliti nel bando di concorso, corredate tuttavia da avvertenze sulla possibilità di ricevere proposte di assunzione conformi alle nuove disposizioni statutarie, per contestare la legittimità di dette disposizioni, sulle quali si sono infine fondate le decisioni di nomina. Infatti, quand’anche indicazioni del genere provenienti dall’amministrazione dovessero essere considerate garanzie precise atte ad indurre il legittimo affidamento dei destinatari, gli interessati non possono richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale. Gli atti dell’amministrazione non possono limitare il margine di manovra del legislatore né possono costituire un parametro di legittimità al quale quest’ultimo sia tenuto a conformarsi.
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