Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Portogallo
(causa C‑458/07)
«Inadempimento di uno Stato – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale – Obbligo di mettere a disposizione degli utenti finali un elenco telefonico e un servizio di consultazione completa degli elenchi»
1. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Responsabilità – Portata – Istituzioni costituzionalmente indipendenti (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punti 19‑20)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) – Mancata inclusione nell’elenco universale di taluni abbonati.
Dispositivo
1)
Non garantendo, nella pratica, la disponibilità a tutti gli utenti finali di almeno un elenco telefonico completo e di almeno un servizio di consultazione completa degli elenchi telefonici, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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