Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 – Francia / Consiglio
(causa C‑479/07)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 809/2007 – Definizione della nozione di “rete da posta derivante” – “Thonaille” – Obbligo di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione»
1. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Provvedimenti tecnici di conservazione – Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 36‑38, 43‑45)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 49‑54)
3. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Provvedimenti tecnici di conservazione – Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 63‑70)
Oggetto
Ricorso di annullamento – Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) – Nozione di «rete da posta derivante» – Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» – Violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
3)
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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