Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2009 – Commissione / Polonia
(causa C‑492/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/21/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Nozione di “abbonato”»
1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 226 CE) (v. punti 17, 20)
2. Stati membri – Obblighi – Compito di sorveglianza affidato alla Commissione – Dovere degli Stati membri – Collaborazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato – Obbligo di notifica e d’informazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 28, n. 3) (v. punti 17‑19)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle misure necessarie a conformarsi all’art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Definizione di abbonato.
Dispositivo
1)
Non avendo garantito la corretta trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell’art. 2, lett. k) di quest’ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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