Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 luglio 2008 – Commissione / Slovacchia
(causa C‑493/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Art. 26, n. 3 – Comunicazioni elettroniche – Reti e servizi – Numero di emergenza unico europeo – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine stabilito, delle misure necessarie per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).
Dispositivo
1)
Non provvedendo a che le imprese che gestiscono reti telefoniche pubbliche mettano, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, per le chiamate destinate al numero di emergenza unico europeo 112, le informazioni relative alla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che intervengono in caso di urgenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).
2)
La Repubblica slovacca è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy