Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 – Commissione / Belgio
(causa C‑510/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 68/414/CEE – Art. 1, n. 1 – Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi – Violazione»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Inosservanza dell’obbligo di mantenere scorte di prodotti petroliferi di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l’obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308, pag. 14), come modificata e successivamente codificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/67/CE (GU L 217, pag. 8) – Natura e portata dell’obbligo di costituzione delle scorte – Discrepanza tra i dati trasmessi dallo Stato membro di cui trattasi e i dati forniti da Eurostat – Modalità di calcolo delle scorte di prodotti petroliferi e del livello del consumo interno di tali prodotti.
Dispositivo
1)
Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative appropriate per mantenere, sul territorio della Comunità europea, in maniera permanente, il livello di scorte di prodotti petroliferi richiesto per la seconda categoria dei prodotti elencati all’art. 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/93/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 1, n. 1, della stessa direttiva.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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