Causa C‑517/07
Afton Chemical Ltd
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
«Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Art. 2, nn. 2‑4, lett. b) — Ambito di applicazione — Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante — Regime nazionale di tassazione»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Strutture delle accise sugli oli minerali — Direttiva 92/81 — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva 2003/96 — Ambito di applicazione
(Direttive del Consiglio 92/81, artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, e 2003/96, art. 2, nn. 3 e 4)
Gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l’art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della prima di queste direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.
Infatti, con l’espressione «[o]ltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1», gli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 intendono sancire in modo esplicito l’inclusione, nell’ambito di applicazione delle loro disposizioni, di tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti, ivi compresi i prodotti che costituiscono «oli minerali» o «prodotti energetici» ai sensi di tali direttive.
Peraltro, dall’impianto generale e dalla finalità delle direttive 92/81 e 2003/96, che mirano ad istituire un regime di tassazione armonizzato degli oli minerali e dei prodotti energetici, risulta che il legislatore comunitario ha inteso equiparare ai carburanti gli additivi ad essi aggiunti, a prescindere dalla loro natura, e ciò per il solo fatto che essi sono aggiunti a questi carburanti, al fine di assoggettarli al medesimo regime di tassazione di questi ultimi. Di conseguenza, gli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 sono intesi a comprendere ogni prodotto utilizzato come additivo, che costituisca o meno un «olio minerale» o un «prodotto energetico» ai sensi delle direttive in esame.
(v. punti 36, 38, 40, 42, 44 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 dicembre 2008 (*)
«Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Art. 2, nn. 2-4, lett. b) – Ambito di applicazione – Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante – Regime nazionale di tassazione»
Nel procedimento C‑517/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 6 agosto 2007, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2007, nella causa
Afton Chemical Ltd
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Şeres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Afton Chemical Ltd, dal sig. P. Lasok, QC, e dalla sig.ra V. Sloane, barrister, su mandato della sig.ra E. Philpott, solicitor;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Angiolini, barrister;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dai sigg. K. Georgiadis e I. Bakopoulos nonché dalla sig.ra V. Karra, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e degli artt. 2, n. 3, primo comma, e 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificate dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46; in prosieguo, rispettivamente: la «direttiva 92/12» e la «direttiva 92/81»), nonché degli artt. 2, nn. 3, secondo comma, e 4, lett. b), primo trattino, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Afton Chemical Ltd (in prosieguo: l’«Afton») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners»), che nel Regno Unito sono responsabili della gestione e della riscossione dei diritti di accisa e delle tasse sui prodotti energetici, in merito al pagamento di diritti d’accisa sugli additivi per carburanti per il periodo compreso tra il 19 novembre 2000 e il 31 ottobre 2004.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 92/12
3 L’art. 1 della direttiva 92/12 prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.
2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche».
4 L’art. 3, nn. 1‑3, primo comma, della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:
– gli oli minerali,
(…)
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.
3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera».
Le direttive 92/81 e 92/82/CEE
5 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 92/81:
«Gli Stati membri applicano agli oli minerali un’accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva».
6 L’art. 2 della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per “oli minerali”:
(…)
k) i prodotti del codice [della nomenclatura combinata; in prosieguo: la «NC»] 3811;
(…)
2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva [92/82] prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all’accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L’aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell’uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente.
3. Oltre ai prodotti oggetto d’imposizione di cui al paragrafo 1, è tassato come carburante qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Qualsiasi altro idrocarburo, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato per riscaldamento, è tassato secondo l’aliquota applicabile all’olio minerale equivalente.
(…)
4. I codici della [NC] menzionati nella presente direttiva sono quelli contenuti nella versione della [NC] in vigore il 1° ottobre 1994».
7 L’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81 così recita:
«Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva [92/12,] e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall’accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:
a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento».
8 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), come modificata dalla direttiva 94/74 (in prosieguo: la «direttiva 92/82»), fissa un’aliquota minima di accisa per determinati oli minerali. L’art. 2 della direttiva 92/82 elenca gli oli minerali da essa contemplati, tra i quali non figurano i prodotti classificati alla voce 3811 della NC.
La direttiva 2003/96
9 I ‘considerando’ primo‑terzo della direttiva 2003/96 sono formulati nel seguente modo:
«(1) Il campo d’applicazione della direttiva [92/81] e della direttiva [92/82] è limitato agli oli minerali.
(2) L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone».
10 Peraltro, il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 sancisce:
«I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici. L’elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità».
11 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva in esame.
12 L’art. 2 della detta direttiva prevede:
«1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:
(…)
f) di cui al codice NC 3811;
(…)
3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.
4. La presente direttiva non si applica:
(…)
b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità:
– prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,
(…)
5. I codici della [NC] ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1)]».
13 L’art. 3 della direttiva 2003/96 così recita:
«I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli minerali di cui alla direttiva [92/12] s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva».
14 L’art. 28, nn. 1 e 2, della direttiva 2003/96 enuncia:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 2003».
15 Ai sensi dell’art. 30 di detta direttiva:
«Nonostante l’articolo 28, paragrafo 2, le direttive [92/81] e [92/82] sono abrogate dal 31 dicembre 2003».
La normativa relativa alla NC
16 Secondo le versioni della NC riportate nelle direttive 92/81 e 2003/96, la voce 3811 di tale nomenclatura comprende «[p]reparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali».
La normativa nazionale
17 Dalle osservazioni scritte presentate dall’Afton, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché dalla Commissione emerge che l’art. 6 A della legge del 1979 relativa alle accise sugli oli d’idrocarburo (Hydrocarbon Oil Duties Act 1979) ha il seguente tenore:
«1. Un’accisa sarà riscossa sugli accantonamenti per un uso imponibile da parte di qualsiasi persona oppure (qualora non sia già stata tassata in forza della presente sezione) sull’uso imponibile da parte di qualsiasi persona di ogni liquido che non sia
(a) un idrocarburo
(b) biodiesel
(c) una miscela bio
(d) bioetanolo, o
(e) una miscela di bioetanolo.
2. Nella presente sezione, l’“uso imponibile” rispetto ad ogni sostanza significa l’uso di tale sostanza
(a) come carburante per ogni motore o altra macchina, o
(b) come additivo oppure al fine di accrescere il volume finale in ogni sostanza in tal modo utilizzata».
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 L’Afton produce diversi additivi riconducibili alla voce 3811 della NC, destinati ad essere aggiunti e miscelati ai carburanti, normalmente in quantità pari a 1 per 1 000 o 1 per 2 000.
19 Dalla decisione di rinvio emerge che gli additivi prodotti dall’Afton non sono destinati a essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti. In particolare, nessuno di tali additivi è concepito per funzionare come carburante in quanto tale o per la propulsione di veicoli. Detti additivi contengono, invece, uno o più dei seguenti componenti: agente di pulizia, antischiuma, demulsionante, fluido vettore, solvente, miglioratore cetano e di lubrificazione, nonché inibitore di corrosione. Essi vengono consumati nel processo di combustione all’interno del motore.
20 L’Afton ha adito il VAT and Duties Tribunal al fine di ottenere dai Commissioners il rimborso delle accise versate sui predetti additivi per il periodo compreso tra il 19 novembre 2000 e il 31 ottobre 2004, per un importo pari a 2 825 215,61 GBP.
21 Con decisione 4 maggio 2007, il VAT and Duties Tribunal ha respinto tale ricorso in quanto gli artt. 2, n. 3, primo comma, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 assoggettano a tassazione tutti gli additivi per carburanti, siano essi prodotti in base ad oli minerali o ad altre sostanze, nonché, essendo tali additivi considerati carburanti, in quanto essi non sono esentati dagli artt. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81 o 2, n. 4, lett. b), primo trattino, della direttiva 2003/96.
22 Ciò premesso, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, investita dell’appello, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall’alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell’art. 2, n. 3, della direttiva [92/81].
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tali additivi rientrino nell’esenzione di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva [92/81].
3) Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall’alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell’art. 2, n. 3, secondo comma, della direttiva [2003/96].
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se tali additivi siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva [2003/96] in forza dell’art. [2, n. ]4, lett. b), primo trattino, della medesima direttiva.
5) Se il diritto comunitario, in particolare l’art. 3 della direttiva [92/12], osti a che il Regno Unito assoggetti ad imposta i detti additivi per carburante».
Sulle questioni pregiudiziali
23 Con le sue prime quattro questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva 92/81, da una parte, e l’art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 2003/96, dall’altra, debbano essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della prima di queste due direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della seconda di esse, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto da dette direttive.
24 Come emerge dalla decisione di rinvio, tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia riguardante la legittimità di diritti d’accisa sugli additivi per carburante che, in forza della legge del 1979 relativa alle accise sugli oli d’idrocarburo, erano stati pagati per il periodo dal 19 novembre 2000 al 31 ottobre 2004.
25 A tal riguardo, va ricordato che, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 92/81, gli Stati membri avevano l’obbligo di assoggettare ad un’accisa armonizzata gli «oli minerali» ai sensi di quest’ultima direttiva. In forza dell’art. 1 della direttiva 2003/96, la quale ha abrogato la direttiva 92/81, dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri hanno l’obbligo di tassare i «prodotti energetici» ai sensi della direttiva 2003/96, poiché, come emerge dal suo secondo e terzo ‘considerando’, quest’ultima è volta a imporre nella Comunità livelli minimi di tassazione, oltre ai soli oli minerali per la maggior parte dei prodotti energetici (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 2007, cause riunite C‑145/06 e C‑146/06, Fendt Italiana, Racc. pag. I‑5869, punto 32).
26 A norma dell’art. 2, n. 1, lett. k), della direttiva 92/81, in combinato disposto con il n. 4 dello stesso articolo, nonché dell’art. 2, n. 1, lett. f), della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il n. 5 di tale articolo, i prodotti che, come gli additivi per carburante di cui trattasi nella causa principale, rientrano nella voce 3811 della NC costituiscono «oli minerali» o «prodotti energetici», a seconda dei casi, ai sensi delle citate direttive.
27 Ai termini degli artt. 2, n. 2, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, primo comma, della direttiva 2003/96, gli oli minerali e i prodotti energetici per i quali, al pari degli additivi per carburante di cui trattasi nella causa principale, non è fissato un livello di tassazione né dalla direttiva 92/82 in ordine ai primi, né dalla direttiva 2003/96 in ordine ai secondi, devono essere tassati qualora siano destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come combustibili o come carburante, in funzione del loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.
28 Come si evince peraltro dalla formulazione della prima e terza questione poste dal giudice del rinvio, nel caso di specie è pacifico che gli additivi di cui trattasi nella causa principale, se sono destinati ad essere aggiunti a carburanti e, di conseguenza, a essere usati in questi ultimi, non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante. Pertanto, tali additivi non rientrano nella tassazione prevista dagli artt. 2, n. 2, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, primo comma, della direttiva 2003/96.
29 Tuttavia, ai termini degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96, «[o]ltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori» è tassato all’aliquota applicabile al carburante per motori equivalente.
30 A giudizio dell’Afton, gli additivi di cui trattasi nella causa principale non rientrano tuttavia nella tassazione prevista dalle predette disposizioni. Infatti, dalla formulazione chiara di queste ultime, in particolare dall’espressione «oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1», emergerebbe che tali disposizioni presentano un carattere residuale e si applicano unicamente a prodotti aggiuntivi che non sono «oli minerali» o «prodotti energetici» elencati rispettivamente all’art. 2, n. 1, di tali direttive. Le disposizioni in parola coprirebbero dunque altri prodotti. L’interpretazione alternativa, secondo cui tali disposizioni comprenderebbero i prodotti già contemplati al n. 1 del detto art. 2, ignorerebbe l’uso della preposizione «oltre» e sarebbe erronea in quanto produrrebbe l’effetto di esigere che vengano tassati tutti i prodotti destinati a essere utilizzati come additivi, allorché un tale effetto avrebbe potuto essere ottenuto da una disposizione molto più semplice che non contenesse la summenzionata espressione introduttiva. Siffatta interpretazione di tali direttive comporterebbe inoltre una seconda tassazione degli oli minerali e dei prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come carburante. Sarebbe d’altronde conforme all’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria che gli oli minerali e i prodotti energetici siano tassati unicamente qualora siano utilizzati come carburante per motore o come combustibile per riscaldamento.
31 È giocoforza constatare che, tenuto conto del tenore di tutti i termini delle considerate disposizioni delle direttive 92/81 e 2003/96, nonché dell’impianto generale e della finalità di tali direttive, questa interpretazione non può essere condivisa.
32 Per quanto concerne, in primo luogo, il tenore delle predette disposizioni, va certamente ammesso che, come riconosciuto dalla Commissione stessa all’udienza in risposta ai quesiti della Corte, la formulazione degli artt. 2 della direttiva 92/81 e della direttiva 2003/96 potrebbe presentare maggiore chiarezza e precisione, trattandosi di disposizioni che prevedono un regime di tassazione destinato, dopo il recepimento nel diritto interno, a creare obblighi in capo ai privati. In particolare, poiché gli artt. 2, n. 2, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, primo comma, della direttiva 2003/96 prevedono la tassazione degli oli minerali e dei prodotti energetici, la tassazione degli additivi per carburante che, come nella causa principale, hanno queste qualità, a rigor di logica, dovrebbe essere prevista da queste disposizioni. Orbene, come risulta al punto 28 della presente sentenza, così non è.
33 Tuttavia, dalla formulazione degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 emerge con sufficiente chiarezza che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, rientrano nel regime di tassazione previsto dalle predette disposizioni.
34 Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’Afton, l’espressione «[o]ltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1», che introduce ciascuna di queste disposizioni, non può essere intesa come diretta ad escludere dal campo di applicazione di queste ultime i prodotti che costituiscono rispettivamente «oli minerali» o «prodotti energetici» ai sensi degli artt. 2, n. 1, delle predette direttive.
35 Tutt’al contrario, la preposizione «oltre», secondo il senso comune di questo termine, non ha una finalità di esclusione, bensì, all’opposto, una finalità di inclusione. Tale finalità emerge da più versioni linguistiche degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 [v., oltre alla versione francese, per esempio, le versioni tedesca («[n]eben»), spagnola («[a]demás»), italiana («[o]ltre»), olandese («[n]aast»), portoghese («[p]ara além») ed inglese («[i]n addition to»)].
36 Ne consegue che con l’espressione «[o]ltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1», gli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 intendono sancire in modo esplicito l’inclusione, nell’ambito di applicazione delle loro disposizioni, di tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti, ivi compresi i prodotti che costituiscono «oli minerali» o «prodotti energetici» ai sensi di tali direttive.
37 Una siffatta interpretazione, tratta dalla formulazione degli artt. 2 delle direttive in esame, non può essere rimessa in questione dalla circostanza per cui, relativamente agli oli minerali e ai prodotti energetici destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o usati come carburante, essa conduce a reiterare l’obbligo di tassazione già derivante dagli artt. 2, n. 2, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, primo comma, della direttiva 2003/96. Infatti, una siffatta reiterazione parziale delle disposizioni di queste direttive, per quanto deplorevole, si spiega con il carattere residuale degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96, che mirano ad assoggettare all’obbligo di tassazione prodotti di natura differente.
38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’impianto generale e la finalità delle direttive 92/81 e 2003/96, occorre ricordare che, ai sensi del loro art. 1, queste mirano ad istituire un regime di tassazione armonizzato degli oli minerali e dei prodotti energetici.
39 Orbene, l’esclusione degli additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, dal campo di applicazione degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 condurrebbe ad un risultato incoerente, se non assurdo, per cui tali additivi, che hanno la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, non sarebbero soggetti all’obbligo di tassazione previsto da queste disposizioni, mentre è pacifico che additivi per carburante che non sono oli minerali o prodotti energetici, dal canto loro, sono soggetti a tale obbligo in forza delle dette disposizioni.
40 In realtà, risulta al contrario che il legislatore comunitario ha inteso equiparare ai carburanti gli additivi ad essi aggiunti, a prescindere dalla loro natura, e ciò per il solo fatto che essi sono aggiunti a questi carburanti, al fine di assoggettarli al medesimo regime di tassazione di questi ultimi.
41 A tal proposito, occorre d’altronde rilevare che, come fatto osservare dai governi italiano e del Regno Unito, dal momento in cui un additivo viene aggiunto ad un carburante, non è più possibile distinguere il carburante stesso dall’additivo con cui viene miscelato senza procedere ad un’analisi chimica dettagliata. Atteso quanto precede, se gli additivi per carburanti non dovessero essere tassati in quanto carburante, come sostenuto dall’Afton, ne risulterebbe un rischio di abuso, giacché i controlli sarebbero resi quantomeno difficili essendo necessario, in ogni singolo caso, analizzare il contenuto della miscela al fine di conoscere la proporzione di carburante e di additivo in essa contenuta.
42 Di conseguenza, come fatto valere da tutti i governi che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte, nonché dalla Commissione, dalla formulazione degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96, nonché dall’impianto generale e dalla finalità di queste due direttive, emerge che dette disposizioni sono intese a comprendere ogni prodotto utilizzato come additivo, che costituisca o meno un «olio minerale» o un «prodotto energetico» ai sensi delle direttive in esame.
43 Tale conclusione non può essere rimessa in questione dalle disposizioni degli artt. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81 e 2, n. 4, lett. b), della direttiva 2003/96, secondo le quali, quando sono utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante o come combustibile, gli oli minerali e i prodotti energetici devono, rispettivamente, essere esentati dall’accisa armonizzata o essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/96. Infatti, applicare tali disposizioni ad additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che sono soggetti ad un obbligo esplicito di tassazione in forza degli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 priverebbe di ogni effetto utile queste ultime disposizioni (v., per analogia, sentenze 10 giugno 1999, causa C‑346/97, Braathens, Racc. pag. I‑3419, punti 24 e 25, nonché 25 settembre 2003, causa C‑437/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑9861, punti 31‑33).
44 Pertanto, occorre risolvere le prime quattro questioni dichiarando che gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva 92/81, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l’art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 2003/96, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della prima di tali direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.
45 Tenuto conto di questa soluzione, non occorre risolvere la quinta questione posta dal giudice del rinvio.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l’art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della prima di queste direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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