Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 – Commissione / Austria
(causa C‑524/07)
«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Immatricolazione di vecchi veicoli usati già immatricolati in altri Stati membri – Requisiti tecnici relativi alle emissioni nocive ed a quelle acustiche – Sanità pubblica – Tutela dell’ambiente»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Procedura di omologazione comunitaria – Direttive 92/97 e 93/59 – Ambito di applicazione (Direttive del Consiglio 92/97 e 93/59) (v. punti 45-47)
2. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 49-52, 56-64)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 30 CE – Normativa nazionale che subordina l’immatricolazione di veicoli usati importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, al rispetto di taluni requisiti tecnici, laddove i veicoli usati già presenti sul territorio nazionale aventi le stesse caratteristiche sono esentati dal rispetto di tali requisiti in caso di nuova immatricolazione.
Dispositivo
1)
Esigendo che, ai fini della loro prima immatricolazione in Austria, gli autoveicoli già immatricolati in altri Stati membri e che, per effetto della loro vetustà, non abbiano costituito oggetto di omologazione comunitaria, rispettino determinati valori limite in materia di emissioni nocive e di emissioni acustiche più severi rispetto a quelli inizialmente imposti, segnatamente, i valori prescritti dalle direttive del Consiglio 28 giugno 1993, 93/59/CEE, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, nonché 10 novembre 1992, 92/97/CEE, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, laddove veicoli aventi le stesse caratteristiche già autorizzati alla circolazione in Austria non sono soggetti a tali requisiti in caso di reimmatricolazione nel detto Stato membro, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 CE.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy