Causa C‑568/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Ottici — Condizioni di stabilimento — Apertura e gestione di negozi di ottica — Esecuzione incompleta di una sentenza della Corte — Somma forfettaria»
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria
(Art. 228 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie
(Art. 228 CE)
3. Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità
(Art. 228 CE)
4. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione
(Art. 228 CE)
5. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Violazione del principio fondamentale della libertà di stabilimento
(Art. 228 CE)
1. Per assicurare l’esecuzione più rapida possibile di una sentenza che ha in precedenza dichiarato un inadempimento e prevenire il ripetersi di infrazioni analoghe al diritto comunitario, l’eventuale imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, dipendere dall’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE.
Se la Corte decide di imporre una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.
Di conseguenza, al fine di pronunciarsi sulla domanda d’imposizione di una somma forfettaria, occorre considerare il complesso delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, e in particolare l’atteggiamento dello Stato membro di cui trattasi, la durata e la gravità dell’infrazione.
Per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, occorre prendere in considerazione, oltre alle circostanze summenzionate, elementi aggiuntivi, come la circostanza che lo Stato membro di cui trattasi ha messo fine all’inadempimento constatato dalla sentenza e si è integralmente conformato alle prescrizioni di essa.
(v. punti 44, 46-48, 58-60)
2. Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e prevenire il ripetersi di infrazioni analoghe al diritto comunitario.
Mentre l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato.
(v. punti 45-46)
3. Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dalle norme del diritto comunitario.
(v. punto 50)
4. Benché l’art. 228 CE non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza che ha dichiarato l’inadempimento di uno Stato membro, tuttavia si deve procedere senza indugio e gli effetti perseguiti dalla sentenza devono realizzarsi al più presto.
(v. punto 51)
5. Allorché la Corte ha dichiarato, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, che la normativa di uno Stato membro violava il principio fondamentale sancito dall’art. 43 CE, consentendo alle società installate in altri Stati membri di aprire e di gestire negozi di ottica solo se la maggioranza dei soci era costituita da ottici oppure se, a seconda dei casi, i proprietari della maggioranza del capitale erano ottici, e sono trascorsi circa 37 mesi dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza alla data in cui la normativa dello Stato membro interessato dalla sentenza in parola è stata pienamente adeguata a detta sentenza, si deve constatare che l’inadempimento addebitato a tale Stato si è protratto per un periodo di tempo significativo, in considerazione soprattutto del fatto che l’esecuzione integrale della sentenza non era di particolare complessità, e tale inadempimento giustifica l’imposizione di una somma forfettaria ai sensi dell’art. 228, n. 1, CE.
(v. punti 52-53, 55, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 giugno 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 48 CE – Ottici – Condizioni di stabilimento – Apertura e gestione di negozi di ottica – Esecuzione incompleta di una sentenza della Corte – Somma forfettaria»
Nella causa C‑568/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 18 dicembre 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Zavvos e E. Traversa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza 21 aprile 2005, causa C‑140/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3177), non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE;
– ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata in EUR 70 956 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data piena esecuzione alla summenzionata sentenza Commissione/Grecia;
– ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera per il numero dei giorni in cui è si è protratta la violazione a partire dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia fino alla data in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa, e
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Contesto normativo nazionale
2 Il contesto normativo nazionale è fissato dalle seguenti leggi: la legge n. 971/79, sull’esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici (FEK A’ 223; in prosieguo: la «legge n. 971/79»); la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni (FEK A’ 236; in prosieguo: la «legge n. 2646/98»); la legge n. 3204/03, che modifica e completa la normativa sul sistema sanitario nazionale e regola altre questioni di competenza del Ministero della Sanità e della Previdenza (FEK A’ 296; in prosieguo: la «legge n. 3204/03»), nonché la legge n. 3661/08 del 19 maggio 2008 (FEK A’ 89; in prosieguo: la «legge n. 3661/08»).
3 Al momento dei fatti pertinenti per la citata sentenza Commissione/Grecia, gli artt. 6, n. 6, 7, n. 1, e 8, n. 1, della legge n. 971/79 erano formulati nel modo seguente:
«Articolo 6
(...)
6. Fatte salve le disposizioni di cui al n. 3 di questo articolo (stabilimento all’interno delle farmacie) e al n. 2 dell’art. 8 (trasferimento a membri della famiglia), i negozi di ottica sono gestiti personalmente dai titolari dell’autorizzazione rilasciata per il loro esercizio. Ciascun ottico può gestire un solo negozio di ottica.(...).
Articolo 7
1. I negozi di ottica possono essere aperti soltanto da titolari di una licenza per l’esercizio della professione di ottico e la loro gestione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica competente.
(...)
Articolo 8
1. L’autorizzazione alla gestione di un negozio di ottica è personale e non è cedibile.
(...)».
4 L’art. 27, n. 4, della legge n. 2646/98 prevedeva quanto segue:
«Soltanto gli ottici autorizzati possono costituire una società in nome collettivo o in accomandita per gestire un negozio di ottica, a condizione che la persona che possiede l’autorizzazione alla gestione del negozio partecipi al capitale sociale per almeno il 50%. Un ottico può essere socio di non più di un’altra società, sempre che l’autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato».
5 Le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 971/79 sono state modificate dalla legge n. 3204/03 nel corso del procedimento relativo alla causa che ha dato origine alla citata sentenza Commissione/Grecia, nel senso che gli ottici persone fisiche erano ormai autorizzati a gestire più negozi di ottica, a condizione però che ogni negozio sia diretto da un ottico diplomato autorizzato.
6 Le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 971/79 sono state anch’esse modificate dalla legge n. 3204/03, nel modo seguente:
«1. I negozi di ottica possono essere aperti da:
a) persone autorizzate all’esercizio della professione di ottico e
b) società di qualsiasi forma giuridica purché:
1) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci e il gestore o la maggioranza dei gestori siano ottici autorizzati all’esercizio della professione;
2) nelle società a responsabilità limitata, oltre la metà dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale siano ottici autorizzati all’esercizio della professione;
3) nelle società per azioni, almeno il 51% del capitale sociale sia detenuto da ottici residenti in uno degli Stati dell’Unione europea.
(...)».
7 Dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione nel parere motivato 4 luglio 2006, emesso nella presente causa, la Repubblica ellenica ha adottato la legge n. 3661/08 che al suo art. 14 prevede quanto segue:
«I nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 971/79 (...), nella versione modificata dall’art. 21, n. 3, della legge n. 3204/03 (...), sono sostituiti dal testo seguente:
I negozi di ottica possono essere creati da: A) persone fisiche e B) società di qualsiasi forma. Non è richiesta autorizzazione per l’esercizio della professione di ottico.
La gestione di un negozio di ottica è assoggettata alla designazione di un ottico autorizzato responsabile sul piano sanitario, che dovrà lavorare esclusivamente in detto negozio. Il responsabile sanitario può anche essere il proprietario o un socio della società fondatrice, a condizione che sia un ottico autorizzato e che lavori nel negozio.
Le persone fisiche e le società possono creare e gestire più negozi di ottica, purché ciascuno sia munito di un’autorizzazione separata e abbia un ottico diverso come responsabile sanitario.
(...)».
La sentenza Commissione/Grecia
8 Con la citata sentenza Commissione/Grecia la Corte ha accolto la prima censura della Commissione e dichiarato che, avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, che non consente ad un ottico diplomato, in quanto persona fisica, di gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 43 CE (in prosieguo: la «prima censura accolta»).
9 Con la stessa sentenza la Corte ha anche accolto la seconda censura della Commissione e dichiarato che, avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:
– l’autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev’essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell’autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50% al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e
– l’ottico in questione può partecipare a non più di un’altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l’autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,
la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE (in prosieguo: la «seconda censura accolta».
Il procedimento precontenzioso
10 Con lettera di diffida 13 dicembre 2005 la Commissione ha ritenuto che le misure adottate dalla Repubblica ellenica non costituissero un’esecuzione completa della citata sentenza Commissione/Grecia.
11 Nella sua risposta in data 22 febbraio 2006 tale Stato membro ha sostenuto di avere in preparazione un progetto di legge diretto a riconoscere a qualsiasi tipo di società la possibilità di aprire negozi di ottica, senza esigere una partecipazione maggioritaria di ottici.
12 Il 4 luglio 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato con cui invitava la Repubblica ellenica ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.
13 Con lettera 8 settembre 2006, tale Stato membro ha risposto di sostenere una modifica di tale progetto di legge che avrebbe assicurato l’esecuzione completa della citata sentenza Commissione/Grecia.
14 Tale Stato ha informato la Commissione, con lettera 22 dicembre 2006, che tale modifica del progetto di legge era stata presentata al Parlamento ellenico il 15 dicembre 2006.
15 Ritenendo che non fossero state adottate nei termini impartiti le misure necessarie all’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Gli sviluppi intervenuti nel corso del presente procedimento
16 Il 19 maggio 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica la legge n. 3661/08 che, secondo la convenuta, assicura l’esecuzione completa della citata sentenza Commissione/Grecia.
17 Dopo aver esaminato il contenuto di tale legge, la Commissione ha informato la Corte, con lettera 28 novembre 2008, del fatto che riteneva che la Repubblica ellenica avesse provveduto ad adeguare la sua normativa a tale sentenza.
18 Di conseguenza, la Commissione non chiede più la fissazione di una penalità. Tuttavia, essa ha mantenuto la sua domanda di pagamento di una somma forfettaria e l’importo di essa.
Sull’inadempimento
Argomenti delle parti
19 La Commissione ritiene che, alla data fissata nel parere motivato, la Repubblica ellenica avesse eseguito solo parzialmente la citata sentenza Commissione/Grecia.
20 La Repubblica ellenica contesta l’inadempimento, sostenendo che la legge n. 3204/03 aveva eliminato tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone fisiche e aveva attenuato le restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche. D’altro lato, tale legge avrebbe soppresso il divieto per le persone fisiche di gestire diversi negozi di ottica e, dall’altro lato, avrebbe permesso alle società di qualsiasi forma, di detenere e di gestire negozi di ottica.
21 La Repubblica ellenica ammette tuttavia nel suo controricorso che la legge n. 3204/03 aveva mantenuto una sola condizione che non avrebbe risposto interamente alle condizioni della seconda censura accolta dalla citata sentenza Commissione/Grecia, in particolare che la maggioranza dei soci di una società che gestisce un negozio di ottica sia costituita da ottici e, per le società per azioni, che almeno il 51% del capitale sociale sia detenuto da ottici.
22 Con l’adozione della legge n. 3661/08 la Repubblica ellenica ritiene di aver adottato tutte le misure necessarie per eseguire la citata sentenza Commissione/Grecia.
23 La Repubblica ellenica ha sostenuto nelle sue memorie e nel corso dell’udienza che il ritardo accumulato nell’adozione delle modifiche legislative in questione era dovuto, da un lato, allo svolgimento di elezioni e, dall’altro lato, al fatto che il Parlamento avrebbe respinto un primo progetto di legge in tal senso.
Giudizio della Corte
24 Occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 2008, causa C‑121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9159, punto 22).
25 Come ha ammesso la Repubblica ellenica, le misure legislative adottate prima della scadenza del termine fissato dal parere motivato non assicurano l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia rispetto alla seconda censura accolta da tale sentenza.
26 Inoltre, è pacifico che la legge n. 3661/08 è stata adottata dopo tale scadenza e, di conseguenza, le sue disposizioni non possono essere prese in considerazione per valutare l’esistenza dell’inadempimento.
27 Pertanto, occorre dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato emesso dalla Commissione in virtù dell’art. 228 CE, tutte le misure previste per l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
Sulla sanzione pecuniaria
Argomenti delle parti
28 La Commissione espone nella comunicazione 13 dicembre 2005 relativa all’applicazione dell’art. 228 CE [SEC (2005) 1658] il modo in cui intende in futuro svolgere la missione che tale articolo le conferisce.
29 Come enunciato al punto 10 di tale comunicazione, la Commissione in futuro proporrà sistematicamente la condanna dello Stato membro inadempiente al pagamento di una somma forfettaria e persisterà in siffatta domanda senza più desistere dal suo ricorso anche in caso di esecuzione da parte dello Stato membro avvenuta dopo che la Corte è stata investita della causa e prima della sentenza pronunciata in base all’art. 228 CE.
30 La Commissione, sul fondamento della sentenza 12 luglio 2005, causa C‑304/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6263) e della sua comunicazione 13 dicembre 2005, aveva in un primo tempo chiesto alla Corte di infliggere alla Repubblica ellenica contemporaneamente una penalità e una somma forfettaria.
31 Come è stato ricordato al punto 17 della presente sentenza, la Commissione ha ritenuto che, adottando la legge n. 3661/08, la Repubblica ellenica aveva adeguato la sua normativa alla citata sentenza Commissione/Grecia, ed ha concluso che la Corte condannasse tale Stato membro esclusivamente al pagamento di una somma forfettaria.
32 Nel corso della fase scritta del procedimento e dell’udienza, la Commissione ha sostenuto che l’importo della somma forfettaria doveva essere calcolato moltiplicando l’importo forfettario di base, fissato a EUR 200 al giorno, per un coefficiente di gravità e per un coefficiente indicativo della capacità di pagamento, che nel caso della Repubblica ellenica sarebbe di 4,38.
33 A tale riguardo, la Commissione propone il coefficiente di gravità di 9 su 20, in considerazione dell’importanza delle disposizioni comunitarie violate e degli effetti di tale violazione sugli interessi generali ed individuali.
34 In primo luogo, per quanto riguarda l’importanza delle norme comunitarie oggetto dell’infrazione nel caso di specie, la Commissione sottolinea che la mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia ha fatto perdurare una violazione significativa ad una libertà fondamentale, creando una discriminazione tra le persone fisiche e giuridiche non compatibile con gli artt. 43 CE e 48 CE.
35 In secondo luogo, la Commissione valuta che le conseguenze della violazione per gli interessi generali ed individuali sono particolarmente gravi, poiché le disposizioni legislative in esame avrebbero avuto principalmente lo scopo di tutelare il mercato ellenico e di impedire l’accesso al medesimo delle società di ottica stabilite negli Stati membri. Di conseguenza, il mantenimento di tali disposizioni avrebbe costituito un ostacolo molto significativo al funzionamento del mercato interno, in quanto avrebbe contribuito alla sua frammentazione.
36 In terzo luogo, per quanto concerne le circostanze aggravanti ed attenuanti, la Commissione considera che la Repubblica ellenica, per molti anni consecutivi e in piena conoscenza della normativa comunitaria e della citata sentenza Commissione/Grecia, ha cercato di conservare il regime di protezione a favore di una certa categoria di professionisti, vietando l’accesso alle persone giuridiche di altri Stati membri a tale mercato. Essa avrebbe così trascurato le diffide e gli appelli reiterati della Commissione, ignorandoli nel merito.
37 La Repubblica ellenica sostiene, in via principale, che l’imposizione di una somma forfettaria è ingiustificata, poiché essa avrebbe adottato le misure legislative necessarie e dato esecuzione di sua iniziativa alla citata sentenza Commissione/Grecia, in un termine breve e ragionevole.
38 In via subordinata, tale Stato membro contesta il coefficiente di gravità proposto dalla Commissione e, in sintesi, insiste sul fatto che la normativa ellenica controversa non perseguiva un obiettivo protezionista, ma rispondeva a motivi imperativi di interesse generale attinenti alla sanità pubblica.
39 Il ritardo accumulato nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, non sarebbe dovuto a intenti dilatori, ma a difficoltà interne collegate alla procedura legislativa e allo svolgimento di elezioni.
40 Tenuto conto dell’oggetto della causa e del contenuto dell’art. 14 della legge n. 3661/08, non vi sarebbe alcun rischio concreto di recidiva.
41 Inoltre, secondo la Repubblica ellenica, l’infrazione non è particolarmente grave dal momento che, anche prima dell’adozione della legge n. 3661/08, essa riguardava solo una parte della seconda censura accolta dalla citata sentenza Commissione/Grecia.
Giudizio della Corte
Sulla penalità
42 Al riguardo occorre rammentare come, secondo costante giurisprudenza, l’eventuale imposizione di una penalità in forza dell’art. 228 CE si giustifica in linea di principio soltanto se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte (v., in particolare, in tal senso, sentenze 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6885, punti 45 e 46, nonché 18 luglio 2007, causa C‑503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6153, punto 40).
43 In considerazione del fatto che la Commissione ammette che la legge n. 3661/08 assicura la completa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia non occorre condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una penalità.
Sulla somma forfettaria
44 In ciascun caso di specie, l’eventuale imposizione di una somma forfettaria deve dipendere dall’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 62).
45 Anche se l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 81).
46 Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario (v. sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 59).
47 In ogni modo, se la Corte decide di imporre il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenza 25 novembre 2003, causa C‑278/01, Commissione/Spagna,, Racc. pag. 14141, punto 41).
48 Di conseguenza, al fine di pronunciarsi sulla domanda d’imposizione di una somma forfettaria, occorre considerare il complesso delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, e in particolare l’atteggiamento della Repubblica ellenica, la durata e la gravità dell’infrazione.
49 Così, in primo luogo, per quanto riguarda l’atteggiamento di tale Stato membro, è pacifico che esso ha dato completa esecuzione alla seconda censura accolta dalla citata sentenza Commissione/Grecia solo con l’adozione della legge n. 3661/08, mentre l’azione richiesta per eliminare completamente gli ostacoli rilevati da tale sentenza non presentava particolari difficoltà.
50 A tale riguardo, le giustificazioni invocate dalla Repubblica ellenica secondo cui il ritardo nell’esecuzione di tale sentenza sarebbe dovuto a difficoltà interne, collegate alla procedura legislativa o allo svolgimento di elezioni, non possono essere accolte. Come la Corte ha più volte dichiarato uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dalle norme del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 38).
51 In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dell’inadempimento occorre ricordare che, se l’art. 228 CE non precisa il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, è tuttavia pacifico che si deve procedere senza indugio e che gli effetti da essa perseguiti devono realizzarsi al più presto (v. sentenza 6 novembre 1985, causa 131/84, Commissione/Italia, Racc. pag. 3531, punto 7).
52 Nella presente causa occorre rilevare che sono trascorsi circa 37 mesi dalla data in cui è stata pronunciata la citata sentenza Commissione/Grecia alla data in cui la Repubblica ellenica ha reso pienamente conforme la sua normativa a detta sentenza.
53 È quindi giocoforza constatare che l’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica si è protratto per un periodo di tempo significativo, in considerazione soprattutto del fatto che l’esecuzione integrale della citata sentenza Commissione/Grecia non era di particolare complessità.
54 In terzo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione occorre notare che il presente inadempimento ha mantenuto una grave restrizione alla libertà di stabilimento.
55 Infatti, nella citata sentenza Commissione/Grecia, la Corte ha valutato che la normativa controversa violava il principio fondamentale sancito dall’art. 43 CE, consentendo alle società installate in altri Stati membri di aprire e di gestire negozi di ottica solo se la maggioranza dei soci era costituita da ottici oppure se, a seconda dei casi, i proprietari della maggioranza del capitale erano ottici.
56 A tale proposito, occorre constatare che un inadempimento come quello di cui al caso di specie può pregiudicare sostanzialmente gli interessi delle società e degli ottici stabiliti in un altro Stato membro che cercassero di aprire un negozio di ottica in Grecia.
57 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene giustificato ordinare alla Repubblica ellenica di pagare una somma forfettaria.
58 Per quanto riguarda l’importo di detta somma forfettaria, occorre prendere in considerazione, oltre alle osservazioni esposte ai punti 49‑56 della presente sentenza, i seguenti elementi aggiuntivi.
59 Così, occorre ricordare che anche prima della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia, la Repubblica ellenica aveva parzialmente messo fine all’inadempimento constatato da detta sentenza. Infatti, la convenuta aveva modificato le disposizioni controverse relative all’impossibilità per gli ottici persone fisiche di gestire più di un negozio di ottica e aveva eliminato la maggior parte delle condizioni collegate all’apertura e alla gestione di negozi di ottica da parte delle persone giuridiche.
60 Occorre anche constatare che, adottando la legge n. 3661/08, la Repubblica ellenica si è integralmente conformata alle prescrizioni della citata sentenza Commissione/Grecia, mentre la presente causa era in corso di trattazione.
61 Tenuto conto di tutto quanto precede, si effettua un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie nel fissare a EUR 1 milione l’importo della somma forfettaria che dovrà essere pagata dalla Repubblica ellenica.
62 Occorre pertanto condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 1 milione.
Sulle spese
63 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato emesso dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell’art. 228 CE, tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 21 aprile 2005, causa C‑140/03, Commissione/Grecia, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 1 milione.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il greco.
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