29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/11
Ricorso proposto il 25 luglio 2007 dalla Focus Magazin Verlag GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 16 maggio 2007, causa T-491/04, Merant GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-344/07 P)
(2008/C 79/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Herrmann e B. Müller)
Altre parti nel procedimento:
1.
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
2.
Merant GmbH
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 16 maggio 2007 nella causa T-491/04 e rigettare la domanda proposta in primo grado.
Motivi e principali argomenti
1.
La sentenza sarebbe basata su una non corretta interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), e dunque su una rilevante violazione dei diritti della società ricorrente.
2.
La violazione sarebbe il risultato di un'inesatta e sbrigativa valutazione della pertinente situazione di fatto nonché dell'estensione dell'interpretazione della nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
3.
L'interpretazione compiuta dal Tribunale del contenuto concettuale del segno «MICRO FOCUS» come «piccolo punto focale» non corrisponderebbe ai principi generali in materia di rischio di confusione. Tale analisi concettuale potrebbe attagliarsi al concetto soltanto nel caso in cui le regole grammaticali della lingua tedesca fossero applicate in maniera inesatta. Sulla scorta di tale interpretazione del segno «MICRO FOCUS» il Tribunale sarebbe giunto all'erronea conclusione che solo l'elemento «Focus», componente del segno denominativo/figurativo complessivo «MICRO FOCUS», debba essere messo a confronto con il segno registrato «FOCUS». Procedendo in tal modo, l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un rischio di violazione sarebbe viziata da un errore di diritto. Se il Tribunale avesse considerato l'intero segno denominativo/figurativo «MICRO FOCUS» sarebbe giunto ad una corretta interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
(1) GU 1994 L 11, pag. 1.
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