12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Het Bureau voor de Industriële Eigendom, denominato attualmente Octrooicentrum Nederland
(Causa C-482/07)
(2008/C 8/12)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank 's-Gravenhage
Parti
Ricorrente: AHP Manufacturing BV
Convenuto: Het Bureau voor de Industriële Eigendom
Questioni pregiudiziali
1)
Se il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 (1), sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (come di seguito modificato), e segnatamente il suo art. 3, n. 1, lett. c), osti a che sia rilasciato un certificato al titolare di un brevetto di base per un prodotto per cui al momento della presentazione della domanda di certificato siano stati già rilasciati uno o più certificati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.
2)
Se il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610 (2), sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (come di seguito modificato), e segnatamente il suo diciassettesimo «considerando» e l'art. 3, n. 2, seconda frase del medesimo, abbiano per effetto che la prima questione deve essere risolta diversamente.
3)
Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la domanda presentata come ultima, come la domanda o le domande precedenti, sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1768/92, oppure entro il termine di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1768/92.
4)
Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la durata della protezione accordata con il rilascio del certificato in forza dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1768/92 venga a scadere nello stesso momento, oppure in un momento successivo, rispetto a quella accordata da uno o più certificati già rilasciati per il prodotto in questione.
5)
Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante che nel regolamento (CEE) n. 1768/92 non è stabilito quale termine l'autorità competente ai sensi dell'art. 9, n. 1, di quel regolamento deve rispettare per esaminare la domanda di certificato e eventualmente per rilasciare il certificato, per cui una differenza nella velocità di smaltimento da parte degli organi competenti negli Stati membri può comportare disparità nella possibilità di rilascio di un certificato.
(1) GU L 182, pag. 1.
(2) GU L 198, pag. 30.
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