12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/7
Ricorso proposto il 5 novembre 2007 dalla Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-483/07 P)
(2008/C 8/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. K. Bott)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1)
annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 28 agosto 2007 e
2)
dichiarare nulla la decisione della convenuta di riservare il nome di dominio «»;
3)
condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
4)
solo in subordine, rispetto alle domande sub 2) e sub 3), ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado e condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente fa valere una violazione del diritto comunitario (art. 58, n. 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia), ossia dell'art. 230, quarto comma, CE. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha compiuto tale violazione poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con la motivazione che la decisione della convenuta di riservare per sé il nome di dominio «», impugnata da detta ricorrente, non «riguardarebbe individualmente» la ricorrente. Tenuto conto dei diritti dei diritti che essa può vantare sul marchio denominativo tedesco «Galileo», considerata la posizione giuridica ad essa spettante nella procedura di registrazione in base al regolamento della Commissione n. 874/200, nonché tenuto conto della circostanza che il nome di dominio «» è un bene economico commerciabile e che può essere assegnato una volta sola, la ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di riservare per sé il nome di dominio «» la riguardi individualmente ai sensi della giurisprudenza della Corte.
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