12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/10
Ricorso proposto il 12 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ellenica
(Causa C-494/07)
(2008/C 8/17)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia, D Recchia)
Convenuta: Repubblica Ellenica
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per recepire correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 6, n. 4, 12 e 13 (in combinato disposto con l'allegato IV) della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della medesima.
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condannare la Repubblica Ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Repubblica Ellenica per recepire la direttiva 92/43/CEE.
Da tale controllo è emerso che talune disposizioni della direttiva non sono state recepite integralmente e/o non sono state trasposte correttamente.
In particolare, la Commissione ritiene che l'uso dell'espressione «motivi essenziali di interesse pubblico» nella normativa greca invece dell'espressione «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico», a cui fa riferimento l'art. 6, n. 4 della direttiva, costituisca un erroneo recepimento di tale disposizione poiché estende la possibilità di avvalersi della deroga prevista e non è conforme alla la necessità di un'interpretazione restrittiva della stessa.
Parimenti, la Commissione ritiene che l'aggiunta, nella normativa greca, di motivi «di particolare rilievo economico» ai «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» previsti dall'art. 6, n. 4 della direttiva, per applicare la deroga prevista da tale disposizione, costituisca un erroneo recepimento dell'art. 6, n. 4, della direttiva poiché aggiunge altre possibilità di deroga.
Infine, la Commissione ha constatato che, come ammettono le autorità greche, le disposizioni della normativa greca che recepiscono gli artt. 12 e 13 della direttiva non rinviano all'allegato che specifica il loro campo di applicazione, cosicché i suddetti articoli della direttiva non sono stati recepiti correttamente.
La Commissione ritiene, di conseguenza, che la Repubblica Ellenica non abbia recepito correttamente gli artt. 6, n. 4, 12 e 13 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
(1) GU L 206 del 22.7.1992.
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