26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/27
Ricorso proposto il 16 novembre 2007 da Philip Morris Products SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-140/06, Philip Morris Products SA/(UAMI)
(Causa C-497/07 P)
(2008/C 22/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Products SA (rappresentanti: T. van Innis e C. S. Moreau, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la sentenza impugnata
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condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1). A tal riguardo, censura al Tribunale, in primo luogo, di aver fondato la propria valutazione su un pregiudizio sfavorevole nei confronti della categoria di marchi cui appartiene il marchio richiesto. Nel ritenere, infatti, che i consumatori non siano soliti presumere l'origine dei prodotti fondandosi sulla loro forma o quella della loro confezione, il Tribunale avrebbe operato una valutazione di fatto, che sarebbe priva di qualsivoglia fondamento scientifico e snaturerebbe la percezione umana dei segni in genere, e delle forme in specie.
In secondo luogo, la ricorrente censura al Tribunale di aver compiuto un'analisi giuridica erronea della percezione del marchio da parte del pubblico interessato. Tale errore atterrebbe, da un canto, alla circostanza che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l'uso del marchio se non attraverso la sua incorporazione in un pacchetto di sigarette, mentre la forma di una confezione per un prodotto determinato può essere offerta alla percezione del pubblico con moltissime altre espressioni, come le rappresentazioni grafiche o tridimensionali del marchio in materiali promozionali. L'errore di valutazione commesso atterrebbe, d'altro canto, alla circostanza che il Tribunale avrebbe ridotto la nozione di marchio alla parte di esso percepibile da un potenziale acquirente nell'istante immediatamente precedente il suo acquisto, mentre il pubblico interessato da un marchio è costituito da tutti coloro che possono confrontarsi con tale marchio nel suo normale uso, che trova espressione sia nella promozione del prodotto precedente al suo acquisto, sia nell'uso o nel consumo del prodotto successivamente al suo acquisto.
La ricorrente deduce, in terzo ed ultimo luogo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1.
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