8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/15
Ricorso proposto il 19 novembre 2007 dalla Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 settembre 2007, causa T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-503/07 P)
(2008/C 64/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (rappresentanti: H. Posser e S. Altenschmidt, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 settembre 2007, causa T-28/07 (Fels-Werke e a./Commissione delle Comunità europee), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
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annullare l'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (numero del documento non pubblicato), nella parte in cui tale articolo dichiara incompatibile con la direttiva 2003/87/CE la garanzia sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritta nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nella rubrica «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007»;
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annullare l'art. 2, n. 2 di questa decisione, in quanto esso impartisce alla Repubblica federale di Germania prescrizioni in merito all'utilizzo delle garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nella rubrica «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007», e in tal sede prescrive inoltre la validità dello stesso fattore di esecuzione vigente per altri analoghi impianti già esistenti;
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in subordine, annullare l'ordinanza di cui al primo trattino e rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
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condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha escluso la presenza di interesse individuale da parte della ricorrente e, di conseguenza, ha dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento contro una parte della decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Germania.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere la violazione del diritto processuale a tutela dei suoi interessi, nonché della norma di diritto comunitario sostanziale di cui all'art. 230, n. 4 CE.
In primo luogo, a suo avviso il Tribunale ha violato i principi del diritto ad un equo processo nonché il diritto ad essere sentiti. Esso avrebbe motivato, in sostanza, l'assenza di interesse individuale della ricorrente con il fatto che quest'ultima non ha dimostrato la sua pretesa appartenenza ad una cerchia chiusa di gestori e, in particolare, non ha presentato alcun elenco dei gestori che godono dell'applicazione dell'art. 8, n. 1 del ZuG 2007. Ma secondo la ricorrente, nell'ambito del procedimento svolto il Tribunale non le ha mai richiesto di presentare un elenco delle imprese interessate dalla garanzia sull'assegnazione. La ricorrente afferma che la rilevanza della presentazione di siffatto elenco non si imponeva neppure per altri motivi, posto che il carattere chiuso e limitato della cerchia di gestori interessati dalla garanzia sull'assegnazione emergeva già dalla struttura giuridicamente vincolante del ZuG 2007, presentato al Tribunale. Inoltre, ad avviso della ricorrente, le è concretamente impossibile soddisfare la richiesta, rivoltale dal Tribunale, di presentare tale elenco.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l'art. 230, n. 4, CE, perché ha ingiustamente escluso la sussistenza di un suo interesse individuale. Il gruppo di soggetti per i quali vale la decisione impugnata, infatti, non è stabilito solo — come ha affermato il Tribunale — «più o meno esattamente», bensì definito di diritto, una volta per tutte, dagli avvenimenti verificatisi nel passato e logicamente non può essere ampliato. Per quanto riguarda i gestori interessati dalla garanzia sull'assegnazione di cui all'art. 8 del ZuG 2007, la decisione impugnata potrebbe essere anche intesa come un insieme di decisioni individuali, in quanto ad ognuno di loro è stato vietato il mantenimento della garanzia sull'assegnazione.
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