9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de La Coruña (Spagna) il 20 novembre 2007 — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L. (Lubricarga)/Petrogal Española S.A., ora «GALP Energía España SAU»
(Causa C-506/07)
(2008/C 37/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de La Coruña
Parti
Ricorrente: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L. (Lubricarga)
Convenuta: Petrogal Española S.A., ora «GALP Energía España SAU»
Questioni pregiudiziali
1)
Se il contratto stipulato fra la «Lubricarga S.L.» e la «Petrogal S.A.» è «de minimis», se esso non rientri in nessun caso nell'ambito di applicazione dell'art. [81] del Trattato, o se, nonostante siffatta qualificazione, ad esso si applichi detta disposizione sul presupposto che il titolare della stazione di servizio sia tenuto ad osservare il prezzo finale di vendita al pubblico stabilito dal fornitore e/o allorché si impongono al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo e divieti di concorrenza senza osservare i limiti temporali stabiliti nei regolamenti della Commissione n. 1984/83 (1), e n. 2790/99 (2).
2)
Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 1984/83 vieta una durata indeterminata o superiore a dieci anni per gli accordi verticali di esclusiva di stazioni di rifornimento, con l'eccezione di cui all'art. 12, n. 2, per cui «se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre quest'ultima società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima ad acquistare tutti i carburanti e combustibili esclusivamente presso la società petrolifera in parola.
3)
Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 2790/99, all'art. 5, dispone che il «limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre tale società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima all'acquistare esclusivo presso la società petrolifera di tutti i carburanti e combustibili.
4)
Se, laddove l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, all'ottavo 'considerando' indica che «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i [propri] clienti, non possono essere [esentate ai sensi del presente] regolamento», ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.
5)
Se, allorché l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) 22 novembre 1999, n. 2790 include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l'imposizione di un prezzo di rivendita, ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario, saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
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