26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/32
Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla Cain Cellars, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-508/07 P)
(2008/C 22/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cain Cellars, Inc. (rappresentante: sig. J. Albrecht, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 nella causa T-304/05;
—
dichiarare che l'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sui marchi non osta alla registrazione del marchio richiesto;
—
condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché alle spese del ricorso di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Riassunto dei motivi di ricorso della ricorrente nel procedimento di impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007 nella causa T-304/05.
Primo motivo
Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94:
La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sua valutazione dei fatti fondamentali per giudicare la funzione distintiva del marchio a forma di pentagono richiesto, non ha preso in considerazione gli aspetti giuridici ed i principi di diritto pertinenti, in quanto ha valutato il marchio a forma di pentagono della ricorrente in base a considerazioni meramente teoriche e astratte e non ha tenuto conto di principi di valutazione oggettivi per quanto riguarda il carattere distintivo della rappresentazione di un pentagono, in particolare la sua singolarità («uniqueness») nel settore vinicolo, rilevante in questo caso. Il Tribunale di primo grado ha qualificato questo segno come «figura geometrica elementare», negando, a priori e astrattamente, a tale categoria di segni semplici il carattere distintivo.
Secondo motivo
Violazione dell'art. 67 (6) (10), n. 3 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado:
a)
Ai sensi dell'art. 67 (6) (10), n. 3 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale prende in considerazione solamente documenti e atti dei quali gli avvocati e gli agenti delle parti hanno potuto avere conoscenza o sui quali essi hanno potuto pronunciarsi. Il punto 54 della sentenza impugnata fa riferimento a documenti che l'UAMI ha presentato per la prima volta nella replica e relativamente ai quali la ricorrente non ha potuto pronunciarsi (la fase scritta del procedimento si è conclusa dopo la presentazione della replica). Pertanto, la sentenza sarebbe fondata su elementi di prova inammissibili. La mancata possibilità, per la ricorrente, di prendere posizione, a suo parere viola il principio del contraddittorio.
b)
Infine, la ricorrente lamenta che nella fase orale del procedimento, per dimostrare il carattere distintivo del marchio richiesto, essa ha presentato raffigurazioni del prodotto — di cui l'UAMI ha accettato l'ammissione nel procedimento e che erano di particolare importanza ai fini della questione del carattere distintivo del marchio richiesto — che non sono state però menzionate nella sentenza impugnata e non sono state prese in considerazione quando è stata adottata la decisione in merito al carattere distintivo. Anche questa circostanza, secondo la ricorrente, comporta una violazione del principio del contraddittorio.
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