9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 21 novembre 2007 — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA
(Causa C-509/07)
(2008/C 37/08)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Parti nella causa principale
Ricorrente: Luigi Scarpelli
Convenuta: NEOS Banca SpA
Questione pregiudiziale
«se l'articolo 11, comma 2, della direttiva 87/102/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore — in caso di inadempimento del fornitore — anche quando tale diritto sia: a) solo quello di risoluzione del contratto di finanziamento, oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore».
(1) GU L 42, p. 48.
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