9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/11
Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-524/07)
(2008/C 37/14)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima, agente)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 e 30 CE atteso che autoveicoli usati importati, già immatricolati in un altro Stato membro, ma non corrispondenti a talune disposizioni austriache in materia di emissioni nocive e emissioni acustiche, vengono escluse dall'immatricolazione, laddove, a parità di condizioni tecniche, autoveicoli già immatricolati in Austria sono esentati da tale verifica in caso di nuova immatricolazione
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condannare la Repubblica d'Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
L'art. 28 CE vieta le restrizioni quantitative alle importazioni nonché tutte le misure di effetto equivalente tra gli Stati membri. Ai sensi di tale disposizione, costituisce una misura equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni qualsiasi normativa o provvedimento degli Stati membri idonei ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
Per effetto delle disposizioni austriache in materia di circolazione automobilistica, gli autoveicoli usati, già immatricolati in un altro Stato membro, importati in Austria vengono esclusi dall'immatricolazione qualora non rispondano a taluni requisiti fissati dalla normativa austriaca in materia di emissioni nocive ed emissioni acustiche, nonostante il fatto che, a parità di condizioni tecniche, autoveicoli già immatricolati in Austria siano esentati da tale verifica in caso di nuova immatricolazione. Ciò costituirebbe violazione, da parte della Repubblica austriaca, degli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 e 30 CE.
Infatti, una normativa nazionale che subordini la prima immatricolazione sul territorio nazionale di un autoveicolo già immatricolato in un altro Stato membro al rispetto di taluni requisiti in materia di emissioni nocive ed emissioni acustiche, requisiti più severi rispetto a quelli dettati dal diritto derivato comunitario, sarebbe idonea a costituire ostacolo agli scambi intracomunitari. Inoltre, tale restrizione al commercio discriminerebbe i prodotti stranieri, in quanto tali requisiti più severi non verrebbero applicati in caso di nuova immatricolazione al seguito del trasferimento di proprietà di un autoveicolo usato già immatricolato sul territorio nazionale. Le disposizioni nazionali austriache di cui trattasi non prevedrebbero nemmeno il ritiro dalla circolazione di autoveicoli già immatricolati non rispondenti ai detti requisiti in materia di emissioni acustiche e emissioni nocive, requisiti invece applicati in caso di singola autorizzazione all'immatricolazione di autoveicoli di importazione.
L'applicabilità delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non sarebbe inoltre esclusa, nella specie, da altre norme specifiche. In primo luogo, le disposizioni delle direttive 93/59/CEE e 92/97/CEE che fissano determinati standard in materia di emissioni e livelli sonori dei veicoli a motore ed alle quali fa riferimento la normativa austriaca quanto ai valori limite da osservare, non si applicherebbero a quegli autoveicoli già immessi in circolazione in un altro Stato membro anteriormente alla data di entrata in vigore fissata nelle dette direttive. In secondo luogo, non potrebbe essere invocato il punto 1 dell'allegato II al Trattato SEE nella disciplina di fattispecie quali l'importazione di autoveicoli in Austria da un altro Stato membro, effettuata in un momento in cui tanto l'Austria quanto l'altro Stato membro di cui trattasi appartengano già alla Comunità, esclusivamente disciplinato dal diritto comunitario.
Restrizioni agli scambi intracomunitari possono essere legittimate unicamente dalle giustificazioni espressamente indicate dall'art. 30 CE o da altri motivi imperativi di interesse pubblico. In tal caso, le disposizioni restrittive devono risultare idonee, necessarie e proporzionate e le restrizioni risultanti non possono costituire né uno strumento di discriminazione arbitraria né un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali tra gli Stati membri.
Per quanto attiene alla restrizione de qua, non si ravviserebbe alcuna idonea giustificazione. Non sarebbe infatti consentito invocare motivi di tutela della salute o dell'ambiente per negare l'immatricolazione a veicoli di importazione quando veicoli usati tecnicamente analoghi, già immatricolati sul territorio nazionale, vengano esentati dal rispetto di tali requisiti in caso di nuova immatricolazione per effetto di trasferimento di proprietà. Inoltre, sussisterebbero a parere della Commissione misure meno restrittive per garantire il passaggio a veicoli meno inquinanti dal punto di vista delle emissioni e dei livelli sonori. La realizzazione di obiettivi in materia di tutela della salute e dell'ambiente posti unicamente a carico dei veicoli di importazione non sarebbe peraltro compatibile con i principi di libera circolazione delle merci.
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