9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/12
Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-249/04, Combescot/Commissione
(Causa C-525/07 P)
(2008/C 37/15)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
—
Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunal di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare l'illegittimità del CDR stilato dal sig. M. malgrado l'assoluta incompatibilità a svolgere, come in effetti ha svolto, il ruolo di superiore gerarchico incaricato di valutare la professionalità del Combescot. Incompatibilità scaturente dalla condizione di grave ed insanabile inimicizia esistente fra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico, da ultimo implicitamente riconosciuta proprio dal sig. M.; per l'effetto, riconoscere il diritto del Combescot al risarcimento dei danni patiti, sul piano morale e della salute fisica e mentale nonché della vita professionale e della carriera, da determinare in misura non inferiore ad euro 100 000.
—
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Motivi e principali argomenti
La controversia attiene alla ritenuta legittima compilazione del Rapporto di Evoluzione della Carriera per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002 (in prosieguo REC). Il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in quanto ritiene che il REC è illegittimo perché compilato da persona, il sig. M., animato da profonda avversione nei confronti del Combescot in quanto quest'ultimo aveva denunciato gravissime irregolarità gestionali, realizzate, presso la Delegazione del Guatemala, proprio dal citato sig. M. A seguito di tali denunce, infatti, la Istituzione aveva inviato in Guatemala una Ispezione e, poi, all'esito del reclamo avanzato dal Combescot, in data 20 settembre 2004, l'OLAF decideva di aprire un'inchiesta conclusasi con la relazione finale del 30 maggio 2006 (in prosieguo Relazione OLAF), acquisita agli atti del presente giudizio, unitamente alla relazione redatta dalla Commissione ispettiva inviata nel 2002. Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione deI Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude l'illegittimità del REC e, per l'effetto, esclude che il ricorrente abbia diritto al richiesto risarcimento del danno. Con l'impugnazione, si chiede, pertanto, che Codesta E Corte di Giustizia voglia accertare ed affermare che Philippe Combescot, a seguito della parziale e perciò errata e, comunque, illegittima compilazione del REC per il periodo 2001/2002, ha subito gravissimi danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la valutazione del REC, inserita in un più ampio contesto di soprusi e condotte mortificanti, poste in essere dai superiori gerarchici, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi consulenti medici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di affermare la illegittimità del REC e, quindi, affermare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito.
Si denuncia la incoerenza della decisione del Tribunale, che afferma come gli obiettivi di indipendenza ed integrità sono da considerare vincolanti in ogni situazione in cui il dipendente che deve esprimere un parere su una determinata pratica e, pertanto, egli non deve trovarsi in una condizione personale che, indipendentemente dalla serenità e dalla correttezza effettiva del giudizio, possa apparire agli occhi dei terzi in una condizione di perdita dell'indipendenza e della obiettività; e, tuttavia, perviene, nel caso di M., a conclusioni del tutto incomprensibili. Si denuncia altresì l'incoerenza della decisione nella parte in cui riconosce che le iniziative assunte dal Combescot, una volta insediatosi come Consigliere Residente in Guatemala, avevano determinato una situazione quanto meno incresciosa per il sig. M. ma, ciò nonostante, ritiene che tale situazione non fosse idonea a porre il sig. M in una condizione di totale incompatibilità rispetto al compito di valutatore in applicazione del principio di imparzialità e terzietà. Si evidenzia che la compilazione del REC consiste nella manifestazione di un giudizio discrezionale, di tal che ogni considerazione di merito riguardo al giudizio stesso non ha alcuna valenza determinante e non è idonea a confermare e/o smentire il dato di fatto di partenza e cioè che il sig. M. ha effettuato la valutazione del REC nonostante fosse in una condizione di evidente, grave inimicizia nei confronti del Combescot. A tal proposito, si evidenzia come non possa essere invocata come circostanza risolutiva la presenza di una persona, del tutto estranea ai rapporti fra Combescot ed il sig. M., in veste di covalutatore. Si affronta, quindi, puntualmente, il tema del contenuto del REC. Si insiste, infine, per l'accoglimento delle richieste istruttorie.
Full & Egal Universal Law Academy