26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/36
Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Association de la presse internationale ASBL (API) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-528/07 P)
(2008/C 22/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Association de la presse internationale ASBL (API) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat,e C. O'Daly, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-36/04, API/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha confermato il diritto della Commissione a non divulgare le proprie memorie nelle cause in cui debba ancora svolgersi un'udienza;
—
annullare le parti della decisione della Commissione 20 novembre 2003, D(2003) 30621, non precedentemente annullate dal Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i motivi seguenti:
1.
Anzitutto, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 4, n. 2, secondo comma, del regolamento (l'«eccezione dei procedimenti giurisdizionali») laddove ha ritenuto che la Commissione non avesse bisogno di effettuare una valutazione concreta della questione se occorresse concedere l'accesso alle sue memorie anteriormente all'udienza. Tale interpretazione sarebbe i) contraria a principi interpretativi consolidati dell'eccezione dei procedimenti giurisdizionali riconosciuti in altre parti della sentenza, ii) fondata sul diritto inesistente della Commissione di difendere i propri interessi «indipendentemente da qualsiasi influenza esterna», iii) fondata su argomenti giuridici manifestamente erronei laddove viene invocato il «principio di parità d'armi», iv) disconosce erroneamente l'importanza dei principi accolti da altre giurisdizioni che autorizzano l'accesso alle memorie delle parti anteriormente all'udienza; e v) invoca erroneamente la necessità di proteggere l'effetto utile dei procedimenti a porte chiuse dinanzi ai giudici comunitari.
2.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «interesse pubblico superiore» di cui all'art. 4, n. 2, in fine del regolamento, ritenendo che laddove si tratti di memorie presentate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, l'interesse pubblico generale relativo all'oggetto di un procedimento dinanzi ai giudici comunitari non potrebbe prevalere su un interesse protetto dall'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali.
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