9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/14
Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-530/07)
(2008/C 37/18)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
—
a)
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell'art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Angra do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Real e
b)
non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell'art. 4, della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Fundão/Alcaria, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão Grande, Ponta delgada, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Franca de Xira, Vila Real,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della detta direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
L'art. 4 della direttiva, dal canto suo, dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
—
al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e,
—
entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000,
—
entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.
(…)»
(1) GU L 135, pag. 40.
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