9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichsthof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fondazione privata Falco e Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst
(Causa C-533/07)
(2008/C 37/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: Fondazione privata Falco, Thomas Rabitsch
Convenuta: Gisela Weller-Lindhorst
Questioni pregiudiziali
1)
Se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte di sfruttare tale diritto (contratto di concessione), debba essere considerato come un contratto avente ad oggetto una «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (1).
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
2.1)
se i servizi debbano intendersi prestati in ogni luogo, situato in uno Stato membro, in cui sia consentito far uso del diritto in base al contratto ed effettivamente ciò avvenga.
2.2)
In alternativa, se i servizi debbano intendersi prestati presso la sede ovvero il luogo in cui è situata l'amministrazione centrale del concedente.
2.3)
Se al giudice che risulti competente in base alla soluzione affermativa della questione sub 2.1) o 2.2) spetti altresì decidere in merito ai corrispettivi relativi allo sfruttamento della concessione in un altro Stato membro o in un paese terzo.
3)
In caso di soluzione negativa della questione sub 1) o di entrambe le questioni sub 2.1) e 2.2), se la competenza a conoscere delle controversie in materia di pagamento di corrispettivi relativa alla concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e c), del regolamento Bruxelles I, debba essere sempre valutata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine all'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
(1) GU L 12, pag. 1
Full & Egal Universal Law Academy