8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 3 dicembre 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
(Causa C-537/07)
(2008/C 64/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Madrid
Parti
Ricorrente: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
Questioni pregiudiziali
1)
Tenendo conto della natura di misura tesa a promuovere la parità che deve essere inerente alla concessione di un congedo parentale, nelle modalità e con l'ampiezza liberamente stabilite da ciascuno Stato entro i limiti minimi imposti dalla direttiva 1996/34/CE (1), se sia possibile che il fatto di avvalersi di tale periodo di congedo parentale, in caso di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione per il lavoratore che si occupa di figli minori, possa incidere sui diritti in via di acquisizione da parte del lavoratore o della lavoratrice che beneficia di tale congedo parentale e se i singoli possano far valere dinanzi alle pubbliche istituzioni di uno Stato il principio d'intangibilità dei diritti acquisiti o in via di acquisizione.
2)
In particolare, se l'espressione «diritti acquisiti o in via di acquisizione» di cui al punto 6 della clausola 2 della medesima direttiva comprenda soltanto i diritti relativi alle condizioni di lavoro e riguardi solo il rapporto contrattuale di lavoro con l'imprenditore o se, invece, si riferisca anche alla conservazione dei diritti acquisiti o in via di acquisizione in materia di previdenza e assistenza sociale, e inoltre se l'esigenza della «continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi» di cui al punto 8 della clausola 2 della direttiva 1996/34/CE possa ritenersi soddisfatta attraverso il metodo considerato nella fattispecie e applicato dalle autorità nazionali e la possibilità, eventualmente, di far valere dinanzi alle pubbliche autorità di uno Stato membro tale diritto alla continuità dei diritti alle prestazioni sociali, in quanto sufficientemente preciso e concreto.
3)
Se le disposizioni comunitarie siano compatibili con una normativa nazionale che durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro per congedo parentale, riduce la pensione di invalidità che si può ricevere rispetto a quella che sarebbe stata applicabile prima di tale congedo e comporta inoltre la riduzione dei diritti acquisiti e del consolidamento di future prestazioni in proporzione alla riduzione che si produce nell'orario e nella retribuzione.
4)
Se, tenuto conto dell'obbligo imposto ai giudici nazionali di interpretare il diritto nazionale alla luce degli obblighi della direttiva, per agevolare, per quanto possibile, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla norma comunitaria, tale obbligo debba essere applicato anche alla continuità dei diritti in materia previdenziale durante il periodo in cui si fruisce del congedo parentale e, concretamente, qualora ci si avvalga di una modalità di congedo parziale o di riduzione dell'orario di lavoro come quella utilizzata nella fattispecie.
5)
Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la riduzione del riconoscimento e dell'acquisizione di prestazioni previdenziali durante il periodo di congedo parentale possa essere ritenuta una discriminazione diretta o indiretta in contrasto con le disposizioni della direttiva 19 dicembre 1979, 1979/7/CEE (2), sul principio di parità di trattamento e di divieto di discriminazione tra uomini e donne in materia di previdenza sociale e, nel contempo, in contrasto con l'esigenza di parità e non discriminazione tra uomini e donne alla luce della tradizione comune degli Stati membri, nei limiti in cui il detto principio deve riguardare non solo le condizioni di lavoro ma anche l'attività pubblica di protezione sociale dei lavoratori.
(1) Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 1996/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CEES (GU L 145, pag. 4).
(2) GU 1979, L 6, pag. 24.
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