23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad il 4 dicembre 2007 — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD
(Causa C-545/07)
(2008/C 51/57)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio:
Sofiyski gradski sad
Parti
Ricorrente: Apis-Hristovich EOOD
Convenuta: Lakorda AD
Questioni pregiudiziali
1)
Come debbano essere interpretate, nonché reciprocamente delimitate, le nozioni di «trasferimento permanente» e di «trasferimento temporaneo», al fine di:
—
accertare se si sia verificata un'estrazione da una banca di dati accessibile per via elettronica ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9/CE (1);
—
stabilire il momento esatto in cui sia possibile affermare che si è verificata un'estrazione da una banca di dati accessibile per via elettronica ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9/CE;
—
determinare la rilevanza ai fini della valutazione di un'estrazione, nel caso in cui il contenuto così estratto da una banca di dati sia servito alla creazione di una nuova banca di dati modificata.
2)
Quale criterio occorra applicare in sede di interpretazione della nozione di «estrazione di una parte sostanziale in termini quantitativi e qualitativi», se le banche di dati sono suddivise e utilizzate in singoli sottogruppi, e in quanto tali costituiscono prodotti commerciali indipendenti. Se si debba considerare quale criterio la dimensione delle banche di dati a livello di prodotto commerciale complessivo ovvero la dimensione delle stesse a livello dei rispettivi sottogruppi.
3)
Se, in sede di interpretazione della nozione di «parte sostanziale in termini qualitativi», il criterio da adottare sia la circostanza che un determinato tipo di dati presumiliblmente estratti siano stati ottenuti dal costitutore grazie ad una fonte non accessibile al pubblico, cosicché l'ottenimento di tali dati sarebbe stato possibile soltanto tramite l'estrazione degli stessi dalla banca di dati appunto del costitutore.
4)
Quali siano i criteri da applicare per accertare l'esistenza di un'estrazione da una banca di dati accessibile per via elettronica. Nel caso in cui la banca di dati del costitutore disponga di una struttura specifica, di note, rinvii, istruzioni, campi, collegamenti ipertestuali e testi redazionali, e tali elementi vengano reperiti anche nella banca di dati dell'autore della presunta violazione, se ciò possa far presumere un'avvenuta estrazione. Se le diverse strutture originali dell'organizzazione delle due banche di dati confrontate assumano una qualche rilevanza in sede di tale valutazione.
5)
Se il programma informatico o il sistema per la gestione della banca di dati, pur non costituendo parte integrante della stessa, sia rilevante ai fini di accertare se si sia verificata un'estrazione.
6)
Premesso che, ai sensi della direttiva 96/6/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «una parte sostanziale, in termini quantitativi e qualitativi, della banca di dati» è connessa ad investimenti sostanziali nella creazione, nella verifica ovvero nella presentazione di una banca di dati, come debbano essere interpretate tali nozioni rispetto ad atti normativi ed atti di validità individuale adottati da organi dell'amministrazione statale accessibili al pubblico, nonché rispetto alle loro traduzioni ufficiali e alla giurisprudenza.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
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