8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/17
Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-546/07)
(2008/C 64/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. E. Traversa e sig.ra P. Dejmek, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, nonché la clausola di standstill prevista al capitolo 2 («Libera circolazione delle persone»), punto 13, dell'allegato XII di cui all'art. 24 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, in quanto essa:
a)
nella sua prassi amministrativa, intende la nozione di «imprese della controparte» di cui all'art. 1, n. 1, della convenzione intergovernativa tedesco-polacca del 31 gennaio 1990 relativa all'invio di lavoratori di imprese polacche per l'esecuzione di contratti d'appalto, nel senso di «imprese tedesche»; e
b)
in virtù della cosiddetta clausola di protezione del mercato del lavoro, ha ampliato le restrizioni regionali per l'accesso dei lavoratori successivamente al 16 aprile 2003, ossia successivamente alla data in cui è stato sottoscritto il trattato di adesione all'Unione europea per la Polonia;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A.
L'invio di lavoratori polacchi per l'esecuzione di contratti d'appalto in Germania è disciplinato dalla convenzione 31 gennaio 1990 tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo polacco relativa all'invio di lavoratori di imprese polacche per l'esecuzione di contratti d'appalto. In base alla prassi amministrativa tedesca, per «imprese della controparte» di cui all'art. 1, n. 1, della citata convenzione, si intendono «imprese tedesche».
B.
Pertanto, soltanto le imprese tedesche possono concludere contratti d'appalto ai sensi della convenzione. Alle imprese di altri Stati membri che desiderassero effettuare lavori in Germania resterebbe dunque unicamente l'alternativa di fondare un'impresa controllata in Germania. In tal modo si impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di esercitare il loro diritto alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, al fine di concludere contratti d'appalto con imprese polacche in conformità alla convenzione tedesco-polacca, per lavori da effettuarsi nella Repubblica federale di Germania. Si tratterebbe quindi di una discriminazione diretta, in ragione della nazionalità o della sede dell'impresa, nei confronti delle imprese provenienti da Stati membri diversi dalla Germania.
C.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 CE e 55 CE, un regime particolare a carattere discriminatorio potrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Secondo una giurisprudenza costante, il richiamo al motivo di giustificazione relativo all'ordine pubblico, previsto all'art. 46 CE, presuppone che il mantenimento di un regime discriminatorio sia necessario al fine di far fronte ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.
D.
Tali condizioni non sarebbero soddisfatte nel caso di specie. Una restrizione alle imprese con sede in Germania non sarebbe necessaria ai fini del controllo della corretta attuazione della convenzione, in quanto tutte le domande dovrebbero comunque essere inoltrate alle autorità tedesche. Per quanto attiene alla determinazione della responsabilità del committente per il versamento dei contributi di previdenza sociale, nonché all'imposizione di sanzioni per infrazioni, tali questioni non sarebbero specificamente collegate all'accordo sui contratti d'impresa, ma si porrebbero in generale nell'ambito della prestazione di servizi in Germania da parte di imprese di altri Stati membri. Non sussisterebbero neppure elementi per spiegare perché l'apertura dell'accordo bilaterale a imprese provenienti da altri Stati membri potrebbe condurre ad un'applicazione scorretta o ad un'elusione delle disposizioni transitorie del trattato di adesione. Il timore di un'utilizzazione irregolare delle disposizioni transitorie non implicherebbe in nessun caso una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tale da poter giustificare una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.
E.
Dal tenore letterale della clausola di standstill di cui al capitolo 2, punto 13, dell'allegato XII di cui all'art. 24 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, si evincerebbe che l'obbligo di standstill sarebbe assoluto, e sarebbe vietato qualsiasi peggioramento, rispetto alla situazione esistente il 16 aprile 2003, dell'accesso al mercato del lavoro tedesco per i lavoratori polacchi con contratto a tempo determinato. Secondo la cosiddetta clausola di protezione del mercato del lavoro, che troverebbe costante applicazione nella prassi amministrativa dell'agenzia federale per il lavoro (Bundesagentur für Arbeit), i contratti d'appalto non sarebbero tuttavia ammessi, in linea di principio, in quanto debbano trovare esecuzione in un distretto dell'agenzia in cui il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi sia stato superiore almeno del 30 % rispetto al tasso di disoccupazione della Repubblica federale di Germania. L'elenco dei distretti dell'agenzia a cui si applica tale normativa viene aggiornato su base trimestrale. Di conseguenza, la clausola di protezione del mercato del lavoro sarebbe contraria alla clausola di standstill di cui all'atto di adesione, poiché successivamente al 16 aprile 2003 sono stati inseriti nell'elenco nuovi distretti dell'agenzia, oltre ai distretti vietati.
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