26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/38
Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-548/07)
(2008/C 22/68)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 96/34/CE (1) concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e, in particolare, in forza delle clausole 1, n. 2, 2, n. 1, 2, n. 3, lett. b), n. 2, n. 3, lett. e) e f), 2, n. 4 e 2, 6 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva in parola.
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La Commissione, dopo aver esaminato il complesso della normativa greca che ha trasposto nell'ordinamento giuridico greco la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha accertato che la trasposizione rimane carente ed erronea in relazione a determinate clausole del detto accordo-quadro attuato mediante la citata direttiva, relativamente ai lavoratori della marina mercantile.
2.
In particolare, la normativa greca in questione che ratifica i contratti collettivi del settore ha un ambito limitato di applicazione, poiché non si applica a tutti i lavoratori delle navi mercantili.
3.
Inoltre, per il riconoscimento del diritto al congedo parentale ai detti lavoratori, occorre, secondo la normativa greca, che siano soddisfatte, oltre alle condizioni stabilite dalla citata direttiva, anche le seguenti altre condizioni:
—
servizio di 12 mesi sulla stessa nave,
—
equipaggio di almeno 30 persone sulla nave in parola,
—
attività lavorativa comprovata dell'altro coniuge;
—
qualificazione come nuovo contratto di imbarco del rientro dal congedo parentale e periodo di lavoro minimo richiesto ex novo di 6 o 7 mesi;
—
accollo da parte del marinaio delle spese per l'invio del suo sostituto;
—
applicazione della detta normativa nazionale esclusivamente ai contratti di imbarco conclusi dopo l'entrata in vigore dei contratti collettivi;
—
qualificazione di obblighi commerciali come cause di forza maggiore per la mancata concessione del congedo parentale.
4.
Infine, la Commissione dichiara che non esiste nei contratti collettivi né nelle decisioni ministeriali che li hanno ratificati alcun riferimento al tema della tutela dei lavoratori contro i licenziamenti causati dalla richiesta o dalla concessione di un congedo parentale.
5.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 96/34/CE e, in particolare, in forza delle clausole 1, n. 2, 2, n. 1, 2, n. 3, lett. b), 2, n. 3, lett. e) e f), 2 n. 4 e 2, 6 dell'accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla direttiva in parola.
(1) GU L 145 del 19.6.1996, pag.4.
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