29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgerichts Düsseldorf (Germania) il 13 dicembre 2007 — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG
(Causa C-555/07)
(2008/C 79/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Seda Kücükdeveci
Convenuta: Swedex GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se una normativa nazionale, secondo la quale i termini di preavviso per il licenziamento che il datore di lavoro deve rispettare si prolungano progressivamente con l'aumentare della durata dell'impiego, senza tuttavia considerare il periodo di tempo in cui il lavoratore ha occupato l'impiego precedentemente al compimento del venticinquesimo anno di età, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell'età sancito dal diritto comunitario, e segnatamente al diritto primario della CE od alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1);
b)
se una ragione giustificativa del fatto che un datore di lavoro debba rispettare soltanto un termine di preavviso di base per il licenziamento dei lavoratori più giovani possa essere ravvisata nella circostanza che al datore di lavoro viene riconosciuto un interesse economico ad una gestione flessibile del personale, il quale verrebbe pregiudicato da termini di licenziamento più lunghi, mentre ai giovani lavoratori non viene accordata la tutela dei diritti quesiti e delle aspettative (garantita ai lavoratori più anziani attraverso termini di preavviso più estesi), ad esempio perché si presume una loro maggiore mobilità e flessibilità professionale e personale in ragione dell'età e/o dei minori obblighi sociali, familiari e privati su di essi incombenti.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a) e negativa della questione sub 1 b):
se il giudice di uno Stato membro in una causa tra privati debba disapplicare una normativa di legge esplicitamente contraria al diritto comunitario ovvero se debba tenere conto della fiducia riposta dai destinatari delle norme nell'applicazione delle leggi nazionali vigenti, in modo tale per cui la conseguenza dell'inapplicabilità sopravvenga soltanto in seguito ad una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla normativa contestata o su una normativa essenzialmente analoga.
(1) GU L 303, pag. 16.
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