29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/12
Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-564/07)
(2008/C 79/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e H. Krämer, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE, in quanto essa:
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pretende che tutti i consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano provvisoriamente prestare servizi in Austria, debbano anzitutto iscriversi nell'apposito registro austriaco essendo l'iscrizione resa dipendente dalla previa conclusione di un'assicurazione professionale obbligatoria;
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sottopone i consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano provvisoriamente prestare servizi in Austria, al controllo disciplinare della autorità austriache anche per la punizione di altre condotte diverse dalla violazione grave degli obblighi professionali;
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rende dipendenti dalla previa conclusione di un'assicurazione professionale obbligatoria tutte le prestazioni di servizi da parte di un consulente in materia di brevetti legalmente stabilito in un altro Stato membro, che voglia provvisoriamente prestare servizi in Austria;
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obbliga tutti i consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano provvisoriamente prestare servizi in Austria, a far intervenire un avvocato locale o a nominare un rappresentante per le notifiche domiciliato in Austria.
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Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 49 CE imporrebbe non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro a causa della sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa è tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi.
Secondo la Commissione, la normativa austriaca concernente i consulenti in materia di brevetti limita la libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE in quanto essa prescrive ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano provvisoriamente prestare servizi in Austria, di concludere un'assicurazione professionale obbligatoria, di iscriversi nel registro austriaco, di sottostare al controllo disciplinare dell'ordine professionale austriaco dei consulenti in materia di brevetti e, in caso di rappresentanza delle parti, di far intervenire un avvocato locale abilitato localmente.
Tali esigenze sarebbero atte a impedire in Austria la prestazione di servizi di consulenza di brevetti da parte di consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro, o, almeno, a renderla meno interessante. L'osservanza delle normative tanto dello Stato membro di stabilimento quanto dello Stato membro in cui viene prestato il servizio rappresenterebbe infatti per il prestatore di servizi un onere economico supplementare, in quanto egli dovrebbe informarsi in merito alle norme in vigore nello Stato membro in cui viene prestato il servizio, e, per di più, sarebbe sottoposto ad una doppia regolamentazione senza che nello Stato membro in cui viene prestato il servizio vengano considerate le norme a cui egli è sottoposto nello Stato membro d'origine. La normativa in questione sarebbe anche atta a scoraggiare i consumatori dall'utilizzare un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro poiché ciò causerebbe costi supplementari rispetto a fare ricorso ad un prestatore di servizi austriaco.
Provvedimenti nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno interessante l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato sarebbero compatibili con il Trattato solo se, in primo luogo, essi si fondano su motivi imperativi di interesse pubblico, in secondo luogo, sono applicati in modo non discriminatorio, in terzo luogo, sono idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in quarto luogo, non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. Inoltre, sono stati considerati motivi imperativi di interesse pubblico solo quegli interessi che non sono già tutelati dalle norme cui il prestatore di servizi è sottoposto nello Stato membro in cui è stabilito.
La Commissione è dell'opinione che le limitazioni controverse non siano né ammissibili sulla base di eccezioni previste espressamente nel Trattato, né giustificate per motivi imperativi di interesse pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Gli obblighi in causa imposti ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e di un ordinato svolgimento procedurale.
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