8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/23
Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 dalla AMS Advanced Medical Services GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-565/07 P)
(2008/C 64/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AMS Advanced Medical Services GmbH (rappresentante: avv. S. Schäffler)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007.
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Condannare la convenuta in primo grado e sua controparte in sede di impugnazione a sopportare le spese del presente procedimento nonché le spese del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado. Il Tribunale non ha ammesso l'istanza della ricorrente nel presente procedimento nei confronti dell'opponente avente ad oggetto la prova dell'utilizzazione del marchio di quest'ultima, istanza formulata per la prima volta solo nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In tal modo, il Tribunale avrebbe disconosciuto il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione e avrebbe violato l'art. 43, nn. 2 e 3, nonché l'art. 74, del regolamento n. 40/94.
Infatti, secondo il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI, la commissione di ricorso avrebbe dovuto basare la propria decisione sulle argomentazioni complessive esposte dalla ricorrente sia nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, sia in quello dinanzi alla commissione di ricorso.
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