8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/25
Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-568/07)
(2008/C 64/37)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e E. Traversa)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 21 aprile 2005, causa C-140/03, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 43 CE e 48 CE.
—
ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata in EUR 70 956 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza emessa nella causa C-140/03, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza emessa nella causa C-140/03;
—
ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfetaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera per il numero dei giorni in cui è si è protratta la violazione a partire dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-140/03 fino alla data in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa;
—
condannare Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 aprile 2005 nella causa C-140/03, Commissione/Repubblica ellenica, relativa alle restrizioni per quanto riguarda l'apertura e la gestione di negozi di ottica in violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE statuisce quanto segue:
«1.
avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, sull'esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici, che non consente ad un ottico diplomato, in quanto persona fisica, di gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE;
2.
avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:
—
l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev'essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50 % al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e
—
l'ottico in questione può partecipare a non più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l'autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,
la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.
3.
La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
2.
L'art. 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, quando la Corte di giustizia riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale Trattato, detto Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
3.
Con lettera 9 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee ha chiesto al governo ellenico di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della summenzionata sentenza della Corte comporta. In tale lettera veniva altresì ricordato che la legge n. 3204/2003 non può costituire una risposta sufficiente alla sentenza della Corte, almeno per quanto riguarda la seconda censura, in quanto in tale legge il diritto di aprire e gestire un negozio di ottica continua ad essere attribuito principalmente agli ottici.
4.
La Repubblica ellenica ha risposto con lettera 11 agosto 2005, affermando che numerose disposizioni della legge n. 971/1979 erano state modificate e che era stato abrogato il n. 4 dell'art. 27 della legge n. 2646/1998. In particolare, il nuovo n. 6, dell'art. 6, della legge n. 971/1979 attribuisce la facoltà di gestire più di un negozio a persone fisiche che sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione nonché a società a condizione che la direzione del negozio sia riservata ad un ottico che dispone di autorizzazione all'esercizio della professione.
5.
Il nuovo n. 1, dell'art. 7, della legge n. 971/1979 attribuisce la facoltà di aprire negozi di ottica a società aventi qualsiasi forma giuridica a condizione che: 1) per quanto riguarda le società di persone la maggioranza dei soci e l'amministratore o la maggioranza degli amministratori siano ottici in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tale professione; 2) per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, almeno la metà dei soci, che rappresentino più della metà del capitale sociale siano ottici in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione; 3) per quanto riguarda le società per azioni, almeno il 51 % del capitale azionario appartenga ad ottici, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni della legge n. 971/1979 e dei decreti presidenziali n. 231/1998 e n. 165/2000 come modificato dal decreto presidenziale n. 373/2001.
6.
La ricorrente afferma che il nuovo n. 1 dell'art. 7 della legge n. 971/1979 non costituisce una risposta sufficiente alla seconda censura. Infatti, tale articolo mantiene il requisito per cui i negozi di ottica devono appartenere a ottici autorizzati, in quanto essi devono o costituire la maggioranza dei soci o possedere la maggioranza del capitale sociale.
7.
Di conseguenza, continua ad esistere una restrizione alla libertà di stabilimento delle società di altri Stati membri in Grecia, poiché esse non possono in nessun caso avere la piena proprietà di un negozio di ottica. Tale restrizione non è giustificata dalla necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute delle persone. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 21 aprile 2005, causa C-140/03, tale obiettivo «può essere raggiunto attraverso misure meno restrittive della libertà di stabilimento sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, ad esempio attraverso il requisito della presenza di dipendenti o soci che siano ottici diplomati in ogni negozio di ottica, attraverso norme applicabili in materia di responsabilità civile per fatto altrui, nonché norme che impongano un'assicurazione di responsabilità professionale» (punto 35).
8.
Di conseguenza, la Commissione considera che con il nuovo n. 1 dell'art. 7 della legge n. 971/1979, la Repubblica ellenica continui a violare gli obblighi che le derivano dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE. Pertanto, le disposizioni adottate dalla Repubblica ellenica non costituiscono altro che un'esecuzione soltanto parziale della sentenza della Corte richiamata al punto 1.
9.
In base a quanto precedentemente esposto, la Commissione constata che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Repubblica ellenica relativa alle restrizioni per quanto riguarda l'apertura e la gestione di negozi di ottica in violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE.
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