Causa C‑134/07
Piotr Kawala
contro
Gmina Miasta Jaworzna
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Jaworznie)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella su un prodotto simile acquistato sul posto — Art. 90, primo comma, CE — Tassa sulla prima immatricolazione degli autoveicoli usati importati»
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007
Massime dell’ordinanza
1. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Tassa applicata sugli autoveicoli a motivo della loro prima immatricolazione
(Artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)
2. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Tassa applicata sugli autoveicoli a motivo della loro prima immatricolazione
(Art. 90 CE)
1. Dato che una tassa sulla prima immatricolazione di autoveicoli presenta un evidente carattere fiscale e non viene prelevata a motivo dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha introdotta, bensì al momento della prima immatricolazione di un autoveicolo nel territorio di tale Stato, occorre ritenere che essa rientri in un regime generale di tributi interni sulle merci e deve quindi essere esaminata alla luce dell’art. 90 CE.
(v. punto 26)
2. L’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una tassa da versare in uno Stato membro per ottenere il primo certificato di immatricolazione di un veicolo, la quale grava, in pratica, sulla prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro, ma non sull’acquisto, nello Stato di imposizione del tributo, di un autoveicolo usato che sia già immatricolato in tale paese.
(v. punto 37 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 dicembre 2007(*)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella su un prodotto simile acquistato sul posto – Art. 90, primo comma, CE – Tassa sulla prima immatricolazione degli autoveicoli usati importati»
Nel procedimento C‑134/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy w Jaworznie (Polonia), con decisione 6 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2007, nel procedimento tra
Piotr Kawala
contro
Gmina Miasta Jaworzna,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Triantafyllou e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 25 CE e 90, primo comma, CE.
2 La domanda è stata introdotta nel quadro di una controversia sorta tra il sig. Piotr Kawala e il Gmina Miasta Jaworzno (Comune di Jaworzno) in merito a una tassa di 500 PLN versata il 18 agosto 2005 per il rilascio del certificato di prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato in Polonia da un altro Stato membro (in prosieguo: la «tassa in oggetto»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 23 CE:
«1. La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell’articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri».
4 L’art. 25 CE dispone:
«I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».
5 L’art. 28 recita:
«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
6 Ai sensi dell’art. 30 CE:
«Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
7 L’art. 90, primo comma, CE, è formulato come segue:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».
La normativa nazionale
8 L’art. 77 della legge polacca 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale (Prawo o ruchu drogowym) (Dz. U 2003, n. 58, pos. 515, n. 124, pos. 1152, n. 130, pos. 1190, e n. 137, pos. 1302) prevede che:
«1. Il produttore o l’importatore di veicoli nuovi è tenuto ad emettere un certificato di immatricolazione per ogni autoveicolo nuovo commercializzato sul territorio della Repubblica di Polonia.
2. Il certificato di immatricolazione è rilasciato al proprietario del veicolo.
3. Il certificato di immatricolazione di un autoveicolo diverso da quelli di cui al n. 1 è rilasciato, previo versamento di una tassa di registrazione, dall’autorità di immatricolazione, in occasione della prima immatricolazione dell’autoveicolo nel territorio della Repubblica di Polonia, ad eccezione degli autoveicoli da collezione e di quelli di cui all’art. 73, n. 4.
4. Il Ministro dei trasporti:
(…)2) fissa, con decreto, l’importo della tassa da versare per ottenere il certificato d’immatricolazione».
9 L’art. 1, nn. 1 e 2, del decreto emanato il 28 luglio 2003 dal Ministro per le Infrastrutture, relativo all’importo della tassa da versare per ottenere il certificato di immatricolazione di un autoveicolo (Dz. U 2003, n. 137, pos. 1310; in prosieguo: il «decreto 28 luglio 2003»), prevedeva quanto segue:
«1. Per il rilascio del certificato di immatricolazione in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo nel territorio della Repubblica di Polonia, l’autorità di immatricolazione preleva una tassa pari a PLN 500.
2. Per l’emissione di un duplicato del certificato di immatricolazione dell’autoveicolo, l’autorità di immatricolazione preleva una tassa pari a PLN 75».
10 In seguito ai fatti di cui alla controversia principale, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) dichiarava, con sentenza 17 gennaio 2006, che l’art. 1, n. 1, del decreto 28 luglio 2003 era incompatibile con le disposizioni della legge sulla circolazione stradale e con la Costituzione polacca, perché, in sostanza, ai sensi dell’art. 217 di detta Costituzione, tale tipo di contributo può essere istituito solo con legge. In forza di tale sentenza, la disposizione summenzionata perdeva il suo carattere vincolante a partire dal 1° maggio 2006.
11 Successivamente, il Ministro polacco per i Trasporti e l’Edilizia adottava il decreto 28 marzo 2006 relativo all’importo delle tasse da versare per ottenere il certificato di immatricolazione di un autoveicolo (in prosieguo: il «decreto 28 marzo 2006»), entrato in vigore il 15 aprile 2006, secondo il quale sia per il rilascio di un certificato di prima immatricolazione (art. 1, n. 1) che per l’emissione di un duplicato del certificato di immatricolazione (art. 1, n. 2) l’autorità di immatricolazione preleva una tassa unica pari a PLN 75.
Controversia principale e questione pregiudiziale
12 Il 9 maggio 2005 il sig. Kawala acquistava in Germania un autoveicolo usato di marca Mercedes-Benz e lo stesso mese la importava in Polonia.
13 Il 18 agosto 2005 il sig. Kawala versava al Gmina Miasta Jaworzna una tassa pari a PLN 500 al fine di ottenere il certificato di prima immatricolazione in Polonia della suddetta autovettura.
14 Dalla decisione di rinvio risulta che, senza immatricolazione, il sig. Kawala non avrebbe potuto circolare legalmente in Polonia con tale veicolo.
15 Il 9 ottobre 2006, il sig. Kawala conveniva in giudizio dinanzi al Sąd Rejonowy w Jaworznie (Tribunale distrettuale di Jaworzno) il Gmina Miasta Jaworzna, al fine di ottenere il versamento della somma di PLN 425 pari alla differenza fra la tassa prelevata all’atto del primo rilascio del certificato di immatricolazione e l’importo che egli avrebbe dovuto versare per il rilascio di un duplicato del suddetto certificato (PLN 75).
16 Il Sąd Rejonowy w Jaworznie rileva che, qualora l’art. 90 CE osti all’applicazione dell’art. 1 del decreto 28 luglio 2003, esso dovrebbe disapplicare, nella controversia di cui è chiamato a conoscere, in conformità dell’art. 10 CE e del principio del primato del diritto comunitario, le disposizioni di tale decreto incompatibili con il diritto comunitario anche per il periodo anteriore alla data a decorrere dalla quale il Trybunał Konstytucyjny ha dichiarato nella sua sentenza che avrebbero perduto il loro carattere vincolante.
17 Il Sąd Rejonowy w Jaworznie sottolinea che se il sig. Kawala avesse acquistato un veicolo nuovo in Polonia, non avrebbe dovuto versare alcuna tassa al Gmina Miasta Jaworzna per ottenere il certificato di prima immatricolazione, poiché esso sarebbe stato fornito dal produttore o dall’importatore del veicolo, il quale, da parte sua, per tale certificato avrebbe versato un importo di PLN 9,71 netti (senza IVA).
18 Ciò premesso, il Sąd Rejonowy w Jaworznie decideva di sospendere il procedimento e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 90 CE osti all’applicazione dell’art. 1 del decreto emanato il 28 luglio 2003 dal Ministro per le Infrastrutture, relativo all’importo della tassa per ottenere il certificato di immatricolazione dei veicoli, nella misura in cui l’immatricolazione di un veicolo importato, dall’esterno della Repubblica di Polonia, da un altro Stato membro viene subordinata al pagamento della tassa di PLN 500 per il rilascio del certificato di immatricolazione di un veicolo»
19 Senza proporre formalmente una seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva, inoltre, che, in caso di risposta negativa alla prima questione, potrebbe risultare necessaria l’interpretazione dell’art. 25 CE al fine di sapere se tale disposizione osti o meno all’applicazione dell’art. 1 del decreto 28 luglio 2003, in quanto la tassa in oggetto costituirebbe una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
Sulla questione pregiudiziale
20 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la risposta a una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata.
21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 90, primo comma, CE debba essere interpretato nel senso che osta alla riscossione della tassa in oggetto che, di fatto, grava sulla prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro, ma non sull’acquisto in Polonia di un autoveicolo usato, che sia già immatricolato in tale paese.
22 Poiché, da una parte, il governo polacco ritiene che l’obbligo di ottenere un certificato di immatricolazione per un veicolo usato importato da un altro Stato membro non rientri nel campo di applicazione dell’art. 90 CE, bensì in quello degli artt. 28 CE e 30 CE, in quanto si tratterebbe di una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi, che sarebbe tuttavia necessaria, proporzionata e giustificata da ragioni di ordine pubblico, e, dall’altra, in quanto il giudice del rinvio ipotizza che la tassa in oggetto possa rientrare nell’ambito di applicazione degli artt. 23 CE e 25 CE, ovvero del divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, occorre determinare, in primo luogo, la disposizione del Trattato in base alla quale valutare la tassa in oggetto.
23 Secondo giurisprudenza costante la sfera di applicazione dell’art. 28 CE non comprende gli ostacoli considerati da altre disposizioni specifiche e gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente a dazi doganali di cui agli artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE non rientrano nel divieto di cui all’art. 28 CE. Peraltro, per quanto riguarda i rispettivi ambiti di applicazione degli artt. 25 CE e 90 CE, da una giurisprudenza consolidata risulta che le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v., in particolare, sentenza 17 giugno 2003, causa C‑383/01, De Danske Bilimportører, Racc. pag. I-6065, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata).
24 Per quanto riguarda il problema di sapere se la tassa in oggetto rientri nella nozione di tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE, risulta da una giurisprudenza consolidata che qualsiasi onere pecuniario, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente (sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziński, Racc. pag. I‑513, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
25 Orbene, una tassa come quella in oggetto nella controversia principale non viene prelevata a motivo dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha introdotta. In effetti, dalle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio che dal governo polacco emerge che la tassa in oggetto colpiva gli autoveicoli usati solo al momento della loro prima immatricolazione in Polonia, ad esclusione di quegli autoveicoli che, per qualche ragione, non dovevano essere immatricolati. Inoltre, in base alle indicazioni del governo polacco, detta tassa poteva colpire anche la prima immatricolazione di talune categorie limitate di veicoli già presenti in Polonia ma non ancora immatricolati nel paese.
26 Pertanto, dato che una tassa sulla prima immatricolazione di autoveicoli, come la tassa in oggetto, presenta un evidente carattere fiscale e non viene prelevata a motivo dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha introdotta, bensì al momento della prima immatricolazione di un autoveicolo sul territorio di tale Stato, occorre ritenere che essa rientri in un regime generale di tributi interni sulle merci e deve quindi essere esaminata alla luce dell’art. 90 CE.
27 Si deve rammentare, a tale proposito, che la Corte ha dichiarato che, nel sistema del Trattato, l’art. 90 CE costituisce un complemento delle disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Tale disposizione è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (sentenza Brzeziński, citata, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
28 In materia di tassazione di autoveicoli usati importati, l’art. 90 CE è diretto a garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci già presenti sul mercato nazionale e merci importate (sentenza 20 settembre 2007, causa C‑74/06, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
29 Inoltre, un sistema fiscale è compatibile con l’art. 90 CE solo qualora esso sia congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati vengano assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e che, pertanto, non comporti, in nessun caso, effetti discriminatori (sentenza Brzeziński, citato supra, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
30 La questione che si pone nella fattispecie è dunque quella di sapere se, in pratica, la tassa in oggetto si applichi allo stesso modo sia agli autoveicoli usati importati che a quelli acquistati in Polonia, visto che queste due categorie di veicoli sono da considerarsi prodotti simili ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE.
31 A tale proposito, è pacifico che, in applicazione dell’art. 1, n. 1, del decreto 28 luglio 2003, la prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro è gravata, dalla tassa in oggetto, per un importo di PLN 500.
32 Secondo il giudice del rinvio e il governo polacco, invece, l’acquisto in Polonia di un veicolo simile già immatricolato nel paese non comporta, di norma, il pagamento di alcuna tassa.
33 Infatti, secondo il giudice del rinvio e il governo polacco, in caso di acquisto di un autoveicolo nuovo in Polonia, incombe al produttore o all’importatore del veicolo fornire il certificato di prima immatricolazione su un modulo che egli ottiene al prezzo di PLN 9,71 netti. Tale prezzo così come altre spese sostenute dall’operatore in questione legate all’emissione del certificato verrebbero incluse nel prezzo finale del veicolo.
34 A tale proposito, il governo polacco e la Commissione sottolineano il fatto che, una volta emesso per un autoveicolo nuovo, il certificato di immatricolazione viene trasmesso a tutti i successivi proprietari dell’autoveicolo.
35 Ne consegue che l’acquisto di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro e immatricolato per la prima volta in Polonia risulta gravato dalla tassa in oggetto per un importo di PLN 500, mentre l’acquisto di un veicolo simile in Polonia non è, di norma, gravato da alcuna tassa di immatricolazione.
36 È quindi giocoforza constatare che la tassa in questione ricade nel divieto di cui all’art. 90, primo comma, CE.
37 Alla luce di quanto precede, la questione proposta va risolta dichiarando che l’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una tassa, come quella di cui all’art. 1, n. 1, del decreto 28 luglio 2003, che, in pratica, grava sulla prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro ma non sull’acquisto in Polonia di un autoveicolo usato che sia già immatricolato in tale paese.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una tassa, come quella di cui all’art. 1, n. 1, del decreto emanato il 28 luglio 2003 dal Ministro polacco per le Infrastrutture, relativo all’importo della tassa da versare per ottenere il certificato di immatricolazione di un veicolo, che grava, in pratica, sulla prima immatricolazione di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro, ma non sull’acquisto in Polonia di un autoveicolo usato che sia già immatricolato in tale paese.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.
Full & Egal Universal Law Academy