Causa C‑163/07 P
Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi
e
Musa Akar
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Appalti pubblici di lavori — Ricevibilità — Requisiti di forma prescritti ad substantiam — Obbligo delle persone fisiche o giuridiche di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro — Ricorso manifestamente infondato»
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre 2007
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, secondo comma, 24 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 6, e 64)
2. Atti delle istituzioni — Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso — Insussistenza
1. Né l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale né l’art. 24 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, né alcun’altra disposizione del regolamento di procedura del Tribunale e dello Statuto della Corte di giustizia impongono al Tribunale di avvertire l’autore di un ricorso che l’atto introduttivo da esso presentato è viziato da irricevibilità in quanto privo della sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari.
Se è pur vero che lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura del Tribunale prevedono la possibilità di regolarizzare un atto introduttivo che non osservi taluni requisiti di forma, ciò non toglie che, in ogni caso, il mancato rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo non rientra nel novero degli elementi suscettibili di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso, in conformità dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
(v. punti 25-26)
2. Le istituzioni comunitarie non hanno né l’obbligo generale di informare i destinatari dei loro atti in merito ai possibili mezzi di ricorso, né l’obbligo di indicare i termini entro i quali questi ultimi possono essere esperiti.
(v. punto 41)
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
27 novembre 2007 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Appalti pubblici di lavori – Ricevibilità – Requisiti di forma prescritti ad substantiam – Obbligo delle persone fisiche o giuridiche di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Ricorso manifestamente infondato»
Nel procedimento C‑163/07 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 23 marzo 2007,
Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi,
Musa Akar,
con sede in Ankara (Turchia), rappresentate dal sig. Ç. Şahin, Rechtsanwalt,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. van Nuffel e F. Hoffmeister, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con il loro ricorso di impugnazione, le società Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi e Musa Akar chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 gennaio 2007, causa T‑129/06, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il detto giudice ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, relativa all’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori per la costruzione di strutture scolastiche nelle province di Siirt e di Diyarbakir (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, la sospensione dell’esecuzione della procedura di aggiudicazione di cui è causa.
Antefatti della controversia
2 In seguito alla pubblicazione di un bando per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori concernente la costruzione di strutture scolastiche nelle province turche di Siirt e di Diyarbakir (EuropeAid/12160l/C/W/TR), le ricorrenti hanno depositato, in data 21 ottobre 2005, il loro fascicolo di candidatura presso la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Turchia.
3 Al termine della procedura di aggiudicazione, la Commissione ha attribuito l’appalto all’impresa ILCI Ins. San. Ve Tic, AS, con decisione 29 novembre 2005. Con lettera del 2 dicembre 2005, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione la revoca di questa decisione. La Commissione ha respinto la richiesta per mezzo della decisione controversa, contenuta in una lettera del 23 dicembre 2005, notificata alle ricorrenti con fax in pari data.
4 La decisione in parola riportava un’indicazione dei mezzi di ricorso, attirando l’attenzione delle ricorrenti sulla facoltà loro offerta dall’art. 230 CE di proporre dinanzi al giudice comunitario un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della lettera.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
5 Tramite l’opera di due avvocati stabiliti in Turchia, le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una versione in lingua inglese e una versione in lingua turca di un ricorso di annullamento della decisione controversa, rispettivamente il 21 e il 23 febbraio 2006 (in prosieguo: il «primo ricorso»).
6 A seguito di una lettera della cancelleria del Tribunale del 21 marzo 2006, con la quale le ricorrenti venivano informate che il loro ricorso non poteva essere esaminato, dal momento che, ai fini di tale controversia, esse dovevano essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»), le ricorrenti hanno depositato, il 6 aprile 2006, tramite il sig. Ç. Şahin, avvocato iscritto all’Ordine forense di Düsseldorf (Germania), una traduzione in lingua tedesca della versione in lingua inglese del primo ricorso.
7 Poiché la cancelleria del Tribunale aveva segnalato all’avv. Şahin che egli aveva omesso di firmare la versione del ricorso in lingua tedesca, il 26 aprile 2006 quest’ultimo ha fornito un nuovo esemplare di questa versione con la sua firma. In questa stessa data il ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑129/06.
8 Il 16 agosto 2006 la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, in base all’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, attinente alla tardività del ricorso.
9 Le ricorrenti hanno fatto valere l’esistenza di circostanze tali da rendere scusabili le irregolarità commesse in occasione del deposito del loro ricorso.
10 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha constatato, da un lato, che il primo ricorso non soddisfaceva un requisito di forma prescritto ad substantiam la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso, vale a dire l’obbligo di presentare un atto introduttivo del giudizio recante la firma di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE, e, dall’altro, che un’irregolarità simile non poteva essere sanata dopo la scadenza del termine di ricorso. Il Tribunale ha considerato che solamente la versione del ricorso in lingua tedesca firmata dall’avv. Şahin e depositata in cancelleria il 26 aprile 2006 poteva essere considerata regolare nella forma.
11 A tale proposito, il Tribunale ha giudicato che il ricorso, validamente depositato soltanto il 26 aprile 2006, doveva essere considerato tardivo, dal momento che il termine per presentare un ricorso di annullamento contro la decisione controversa era scaduto il 6 marzo 2006.
12 Inoltre, in risposta all’argomento delle ricorrenti secondo cui il ritardo occorso alla regolare proposizione della loro azione – dovuto al fatto che la Commissione, nella decisione controversa, aveva omesso di comunicare loro le modalità di rappresentanza dinanzi ai giudici comunitari – avrebbe costituito un errore scusabile che avrebbe reso inopponibili nei loro confronti i termini di ricorso, il Tribunale ha ricordato che, per quanto riguarda tali termini, la nozione di errore scusabile doveva, secondo una costante giurisprudenza, essere interpretata restrittivamente. Esso, infatti, ha sottolineato che un errore siffatto poteva riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione considerata avesse adottato un comportamento idoneo ad ingenerare una comprensibile confusione in un singolo di buona fede, il quale avesse dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente avveduto.
13 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto che le circostanze fatte valere dalle ricorrenti non consentissero di concludere per l’esistenza di un errore scusabile da parte loro.
14 Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile perché tardivo e ha condannato le ricorrenti alle spese.
Conclusioni delle parti
15 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, rinviare la controversia dinanzi al Tribunale affinché questo statuisca nel merito;
– condannare la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione.
16 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso dichiarandolo infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sul ricorso
17 In forza dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.
18 A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
19 Le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l’art. 24 dello Statuto della Corte di giustizia, norma questa applicabile anche al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto.
20 In sostanza, esse sostengono che tali disposizioni impongono ai giudici comunitari l’obbligo di accertare i fatti e di procedere di propria iniziativa, così che, nel caso in esame, il Tribunale sarebbe stato tenuto a reagire allorché ha ricevuto, il 21 e il 23 febbraio 2006, il primo ricorso firmato da un avvocato che non era abilitato a rappresentarle.
21 Secondo le ricorrenti, sul Tribunale gravava, da un lato, l’obbligo di attirare la loro attenzione su tale errore di forma – relativo alla capacità di rappresentare una parte – prima della scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso, e, dall’altro, quello di chiarire i fatti sui quali verteva il primo ricorso, nonché di ingiungere alla convenuta di produrre gli atti e i documenti pertinenti.
22 Dal canto suo, la Commissione nega che il Tribunale fosse tenuto a segnalare alle ricorrenti, prima della scadenza del termine previsto dal diritto comunitario per proporre un ricorso di annullamento, che il primo ricorso firmato da due avvocati turchi non era conforme ai requisiti di forma previsti dagli artt. 19 e 21 dello Statuto della Corte di giustizia, e fa valere che il Tribunale non era dunque stato adito regolarmente.
23 A tale proposito la Commissione rileva che, se è pur vero che lo Statuto della Corte di giustizia ed il regolamento di procedura del Tribunale consentono, attraverso una procedura di regolarizzazione, di rimediare all’inosservanza di taluni requisiti di forma applicabili al ricorso introduttivo, nondimeno, anche in questi casi, la mancata regolarizzazione entro il termine impartito dal cancelliere comporta, come disposto all’art. 44, n. 6, del detto regolamento, l’irricevibilità del ricorso stesso.
24 Ne consegue che, secondo la Commissione, un ricorso come quello della fattispecie in esame, viziato dall’inosservanza di un requisito per il quale né lo Statuto della Corte di giustizia né il regolamento di procedura del Tribunale prevedono la possibilità di regolarizzazione, è in ogni caso irricevibile. Ad avviso della detta istituzione, il Tribunale, in mancanza di una disposizione che gli imponga di avvertire i firmatari di atti difensivi non conformi a quanto richiesto dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale stesso non è stato regolarmente adito con l’atto in questione, non è nemmeno tenuto a fornire un avvertimento siffatto entro un termine che consenta al ricorrente di depositare tempestivamente un ricorso.
Giudizio della Corte
25 Né le disposizioni richiamate dalle ricorrenti né alcun’altra disposizione del regolamento di procedura del Tribunale e dello Statuto della Corte di giustizia impongono al Tribunale di avvertire l’autore di un ricorso che l’atto introduttivo da esso presentato è viziato da irricevibilità in quanto privo della sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari.
26 Se è pur vero che lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura del Tribunale prevedono la possibilità di regolarizzare un atto introduttivo che non osservi taluni requisiti di forma, ciò non toglie che, in ogni caso, il mancato rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE non rientra nel novero degli elementi suscettibili di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso, in conformità dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
27 Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che, non invitando le ricorrenti a regolarizzare il loro ricorso prima della scadenza del termine per la presentazione dello stesso allorché ha ricevuto, il 21 e 23 febbraio 2006, il primo ricorso firmato da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari, il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità procedurale.
28 Occorre, pertanto, respingere il primo motivo in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
29 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato il diritto comunitario là dove ha ignorato il fatto che la decisione controversa forniva informazioni incomplete o errate sulle modalità di esperimento dei mezzi di ricorso. Infatti, dal momento che tale decisione non precisava né le modalità di presentazione di un eventuale ricorso né i soggetti a ciò legittimati, limitandosi ad informare i suoi destinatari dell’esistenza di un mezzo di ricorso e del termine entro il quale avvalersene, le ricorrenti sarebbero state indotte a ritenere che il loro atto introduttivo potesse essere presentato in lingua turca e da esse personalmente. Allorché l’informazione sulle modalità di esperimento dei mezzi di ricorso è assente, errata o incompleta, il termine per presentare un ricorso di annullamento sarebbe non di due mesi, bensì di un anno.
30 In aggiunta, le ricorrenti sostengono che i cittadini degli Stati terzi dovrebbero ricevere informazioni relative ai mezzi di ricorso ancora più complete di quelle fornite ai cittadini dell’Unione.
31 La Commissione ribatte che, nel diritto comunitario, non esiste né un obbligo generale di informare i destinatari degli atti circa i possibili rimedi giurisdizionali, né un obbligo di indicare i termini entro i quali tali rimedi possono essere esperiti.
32 Sempre secondo la Commissione, pur non potendosi escludere che la Corte e il Tribunale possano, a norma dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia, equiparare un’informazione errata sulle modalità di esperimento dei mezzi di ricorso fornita da un’istituzione comunitaria ad un caso fortuito o di forza maggiore, così che nessuna decadenza derivante dalla scadenza dei termini possa essere opposta agli interessati, tale ipotesi non sussiste nel caso di specie.
33 La decisione controversa, infatti, limitandosi a segnalare l’esistenza di un mezzo di ricorso, il relativo termine di presentazione e il giudice competente, senza nulla indicare relativamente ai vari requisiti di forma per la presentazione di un ricorso, non avrebbe potuto far sorgere alcuna confusione nelle ricorrenti.
34 Infine, la Commissione respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui i cittadini di Stati terzi dovrebbero ricevere informazioni relative ai mezzi di ricorso ancora più complete di quelle fornite ai cittadini dell’Unione, in quanto un’informazione considerata corretta e sufficiente per questi ultimi dovrebbe esserlo altrettanto rispetto ai cittadini di Stati terzi.
Giudizio della Corte
35 Il Tribunale ha correttamente statuito che la circostanza che la decisione controversa non indicasse che un’azione giurisdizionale poteva essere regolarmente proposta solamente tramite un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE, non ha indotto le ricorrenti a commettere un errore scusabile che consentisse di escludere, a loro favore, l’applicazione delle norme comunitarie imperative che disciplinano i termini di ricorso.
36 Infatti, come ricordato al punto 42 dell’ordinanza impugnata, l’errore scusabile può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione considerata si ponga all’origine dell’errore commesso in virtù di un suo comportamento idoneo ad ingenerare una comprensibile confusione in un singolo in buona fede, il quale abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente avveduto (sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punti 26‑28).
37 Orbene, come statuito ai punti 43 e 44 dell’ordinanza impugnata, dal momento che il requisito attinente alla firma del ricorso da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro è un requisito di forma prescritto ad substantiam dallo Statuto della Corte di giustizia e pubblicato, in particolare, nella Raccolta dei trattati dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le ricorrenti sono state in tal modo messe in grado di conoscere l’esistenza di tale requisito e non possono sostenere utilmente che il comportamento della Commissione abbia ingenerato in esse una comprensibile confusione relativamente alle modalità della loro rappresentanza in giudizio dinanzi al giudice comunitario. Stanti tali premesse, non si può ritenere che le ricorrenti abbiano dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente avveduto.
38 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento sollevato dalle ricorrenti secondo cui i cittadini degli Stati terzi dovrebbero ricevere informazioni relative ai mezzi di ricorso ancora più complete di quelle fornite ai cittadini dell’Unione.
39 Infatti, spettava ai due avvocati che hanno proposto il primo ricorso informarsi sulle norme pertinenti, e segnatamente sull’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, in modo da accertare le modalità di rappresentanza dinanzi ai giudici comunitari.
40 Pertanto, da quest’analisi risulta che le ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario escludendo il carattere scusabile del loro errore.
41 Inoltre, come correttamente rilevato dalla Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte che le istituzioni comunitarie non sono gravate né di un obbligo generale di informare i destinatari dei loro atti in merito ai possibili mezzi di ricorso, né di un obbligo di indicare i termini entro i quali questi ultimi possono essere esperiti (v., in questo senso, ordinanza 5 marzo 1999, causa C‑153/98 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1441, punto 15).
42 Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
43 Essendo le ricorrenti rimaste soccombenti in tutti i motivi dedotti, occorre respingere l’impugnazione.
Sulle spese
44 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in tutti i motivi dedotti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi e la Musa Akar sono condannate alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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