Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2008 –Indorata-Serviços e Gestão / UAMI
(causa C‑212/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo HAIRTRANSFER – Diniego di registrazione – Assenza di carattere distintivo»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 38)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007, causa T 204/04, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo «HAIRTRANSFER» per taluni prodotti e servizi delle classi 8, 22, 41 e 44 – Carattere distintivo del marchio
Dispositivo
L’impugnazione è respinta.
La Indorata-Serviços e Gestão Ldª è condannata alle spese.
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