Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 3 luglio 2008 – Procedimento penale a carico di Möginger
(causa C–225/07)
«Art. 104, n 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Revoca della patente di guida – Divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente – Validità della patente ottenuta in un altro Stato membro durante il periodo di divieto»
Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 91/439 (Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento nº1882/2003, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4) (v. punto 45 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Amstgericht Landau/Isar – Interpretazione dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza, sul suo territorio, di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro durante un periodo di divieto temporaneo di chiedere una nuova patente nello Stato membro di residenza.
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro qualora il suo titolare sia oggetto, alla data di tale rilascio, di un divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente di guida nel primo Stato membro. Il fatto che la questione di validità si ponga dopo la scadenza del periodo di divieto è irrilevante a tale riguardo.
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