Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 21 gennaio 2008 – Mayeur / Ministère de la Santé et des Solidarités
(causa C‑229/07)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38/CE – Libertà di stabilimento – Riconoscimento di diplomi, titoli e esperienza acquisita – Situazione del cittadino di uno Stato terzo, titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da tale Stato terzo e omologato da uno Stato membro, che intenda ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di medico in un altro Stato membro in cui risiede legalmente con il coniuge, cittadino di quest’ultimo Stato membro»
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Diritto dei familiari di accedere ad un’attività subordinata – Normativa comunitaria – Inapplicabilità ad una situazione puramente interna di uno Stato membro (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/38, art. 23) (v. punti 15, 19 e 20)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal administratif de Paris – Interpretazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) – Reciproco riconoscimento dei diplomi e libertà di stabilimento – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato – Situazione del cittadino di uno Stato terzo, titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da tale Stato terzo e omologato da uno Stato membro, che intenda ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di medico in un altro Stato membro in cui risiede legalmente con il coniuge, cittadino comunitario
Dispositivo
L’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non osta a che uno Stato membro rifiuti a un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e non impone alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell’Unione europea, qualora siano stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le cognizioni e le qualificazioni richieste dalla normativa nazionale.
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