Ordinanza del presidente della Corte 23 gennaio 2008 – Sumitomo Chemical Agro Europe / Commissione
[causa C‑236/07 P(R)]
«Impugnazione – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2006/132/CE – Sostanza attiva procimidone – Urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 242 CE e 243 CE) (v. punti 23‑26)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 37, 38 e 46)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007, causa T‑416/06 R, Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto per mancanza di urgenza una domanda di sospensione dell’esecuzione presentata nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/132/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione della sostanza attiva procimidone (GU L 349, pag. 22)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Sumitomo Chemical Agro Europe SAS è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy