Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2008 – Brinkmann / UAMI
(causa C‑243/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione – Segno denominativo «Terranus» – Diniego di registrazione»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti e degli elementi probatori (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 34)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 marzo 2007, causa T‑322/05, Brinkmann/UAMI – Terra Networks (Terranus), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente la registrazione del marchio comunitario denominativo «TERRANUS» per prodotti classificati nella classe 36 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 giugno 2005, R 1145/2004-1, che ha respinto il ricorso introdotto avverso la decisione della divisione d’opposizione, la quale aveva negato la registrazione del detto marchio nell’ambito del procedimento d’opposizione iniziato dal titolare del marchio comunitario e nazionale figurativo «TERRA» per prodotti classificati nella classe 36 – Rischio di confusione tra due marchi
Dispositivo
L’impugnazione è respinta.
Il sig. Brinkmann è condannato alle spese.
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