Ordinanza del Presidente della Corte 17 luglio 2008 – Makhteshim-Agan Holding e a. / Commissione
(causa C‑277/07 P(R))
«Impugnazione – Procedimento sommario – Domande di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE– Irricevibilità»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale (Art. 242 CE; direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n. 2, e allegato I) (v. punti 23‑26)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto diverso da quello impugnato in via principale e adottato da un’altra istituzione – Irricevibilità (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punti 27‑28)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente) 30 marzo 2007 nella causa T‑393/06 R, Makhteshim Agan Holding e a. / Commissione, che ha respinto domande di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione per irricevibilità prima facie del ricorso principale - Atto impugnabile ex art. 203 CE - Atto che costituisce una presa di posizione ex art. 232 CE.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Makhteshim-Agan Holding BV, la Makhteshim-Agan Italia Srl e la Magan Italia Srl sono condannate alle spese.
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