Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 aprile 2008 – Focus Magazin Verlag / UAMI e Merant
(causa C‑344/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Segno denominativo “FOCUS”»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 49)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 16 maggio 2007, causa T‑491/04, Merant/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 18 ottobre 2004, R 542/2002-2, che ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione recante parziale rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 nell’ambito dell’opposizione introdotta dal titolare del marchio nazionale figurativo «MICRO FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42 – Rischio di confusione tra due marchi
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Focus Magazin Verlag GmbH è condannata alle spese.
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