Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 20 gennaio 2009 – Mebrom / Commissione
(causa C‑374/07 P)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale della Commissione – Danno certo e reale – Snaturamento degli elementi fattuali e degli elementi probatori – Onere della prova»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 52‑55, 65‑67)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 56‑59, 73, 81, 92‑96)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Onere della prova (Art. 288 CE) (v. punti 80, 82‑84)
4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 99‑101)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T‑198/05, Mebrom/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’omessa attivazione da parte della Commissione, per i mesi di gennaio e febbraio 2005, di un sistema che autorizzasse la ricorrente medesima ad importare nell’Unione europea bromuro di metile, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Mebrom NV è condannata alle spese.
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