Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 20 giugno 2008 – Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30 / Commissione
(causa C‑448/07 P)
«Impugnazione – Fornitura dei dati relativi alla procedura sui disavanzi eccessivi – Regolamento (CE) n. 3605/93 – Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95) – Regolamento (CE) n. 2223/96 – Classificazione dell’ente “Madrid Calle 30” nel settore delle “amministrazioni pubbliche” – Comunicato stampa dell’Eurostat – Atto impugnabile»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Comunicato stampa della Commissione comportante pubblicazione dei dati relativi al debito pubblico e al deficit – Decisione implicita di approvazione della classificazione di un ente nel settore delle amministrazioni pubbliche nell’ambito del sistema europeo dei conti 1995 – Insussistenza (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 3605/93, art. 8 bis, n. 1, 8 quater, 8 octies, 8 nonies et 8 decies, n. 1) (v. punti 45-53)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T–177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione – con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda di annullamento del comunicato stampa dell’Eurostat 24 aprile 2006, n. 48/2006, nella parte in cui contiene una decisione della Commissione (Eurostat) che riguarda la classificazione di Madrid Calle 30 nel settore delle “amministrazioni pubbliche” nell’ambito del sistema europeo dei conti (SEC 95)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. sono condannati alle spese.
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