Ordinanza del presidente della Corte 25 gennaio 2008 – Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Monte Urano / Consiglio
[causa C‑461/07 P(I)]
«Impugnazione – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»
1. Procedura – Intervento – Presupposti di ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 5 e 6)
2. Procedura – Prova – Onere della prova – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 9)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 11)
4. Impugnazione – Produzione di nuovi elementi probatori – Irricevibilità (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 12)
5. Procedura – Equiparazione di enti infra‑statali agli Stati membri – Esclusione (v. punto 15)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑409/06, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Monte Urano sopporteranno le proprie spese.
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