Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 giugno 2008 – Philip Morris Products / UAMI
(causa C‑497/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio tridimensionale raffigurante un pacchetto di sigarette – Diniego di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punto 25)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T‑140/06, Philip Morris Products/UAMI, in cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 24 febbraio 2006, avente ad oggetto la sua domanda di registrazione, quale marchio comunitario, della forma di un pacchetto di sigarette – Violazione degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – Carattere distintivo di una forma tridimensionale – Modalità di espressione di tale forma e momento in cui essa deve essere valutata
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Philip Morris SA è condannata alle spese.
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