ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 novembre 2008 (*)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Ricorso diretto ad ottenere dal Tribunale una dichiarazione relativa all’ambito di applicazione ratione personae di una decisione della Commissione – Incompetenza manifesta»
Nel procedimento C‑500/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 novembre 2007,
Territorio Energia Ambiente SpA (TEA), con sede in Mantova, rappresentata dagli avv.ti E. Coffrini e F. Tesauro,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. G. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione la Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) (in prosieguo: la «TEA») chiede l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2007, causa T‑175/07, TEA/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a far dichiarare, in via principale, che la ricorrente non è contemplata dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21), e, in subordine, che la ricorrente non ha beneficiato di un aiuto di Stato illegale nonché diretto ad ottenere l’annullamento di tale decisione, per quanto risulti necessario, vale a dire se e nei limiti in cui detta decisione possa essere considerata applicabile alla ricorrente.
Contesto normativo
2 Nel 1997 la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto una denuncia riguardante presunti aiuti di Stato concessi dalla Repubblica italiana a diverse imprese di servizi pubblici, sotto forma di esenzioni fiscali e di accesso a prestiti agevolati. A tal riguardo, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni scritte in relazione agli aiuti in oggetto (GU 1999, C 220, pag. 14). Dopo aver ricevuto le osservazioni di alcune imprese e della Repubblica italiana, la Commissione ha adottato la decisione 2003/193.
3 L’art. 2 di tale decisione dispone quanto segue:
«L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta dall’articolo (…) e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’articolo (…), a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune».
4 L’art. 3, primo comma, della decisione 2003/193 enuncia quanto segue:
«L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione».
5 Ai sensi dell’art. 5 della decisione 2003/193, la Repubblica italiana è destinataria di tale decisione.
I fatti
6 La TEA, operante nel campo dei servizi pubblici locali, è stata fondata nel 1998 in seguito alla trasformazione in società per azioni dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova. Il suo capitale è totalmente detenuto da 41 comuni. Essa ha beneficiato delle esenzioni fiscali che costituiscono oggetto della decisione 2003/193.
7 Al fine di dare esecuzione a tale decisione, non notificata alla ricorrente, le autorità italiane avviavano un procedimento di recupero degli aiuti versati alla ricorrente e il 29 marzo 2007 le veniva notificata un’ingiunzione di pagamento.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2007 la TEA ha chiesto:
– in via principale, di prendere atto del fatto che essa non è contemplata dalla decisione 2003/193, poiché questa si applica alle società per azioni a prevalente capitale pubblico e non alle società integralmente costituite da capitale pubblico e che, di conseguenza, essa non è soggetta né alla normativa che disciplina l’utilizzo abusivo di aiuti di Stato né a quella riguardante il recupero del beneficio fiscale ottenuto;
– in subordine, di dichiarare che essa non ha beneficiato di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, e
– di annullare la decisione 2003/193 per quanto risulti necessario.
9 Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso senza aprire la fase orale.
10 Il Tribunale ha considerato, al punto 6 dell’ordinanza impugnata, che la declaratoria, cui mira la ricorrente, relativa al campo di applicazione ratione personae di un atto comunitario, non rientra nell’ambito delle competenze attribuite al Tribunale dal Trattato CE e dallo Statuto della Corte di giustizia.
11 Per quanto riguarda il ricorso diretto all’annullamento della decisione 2003/193, il Tribunale, ai punti da 7 a 11 dell’ordinanza impugnata, ha osservato che spetta al giudice comunitario verificare d’ufficio se il termine di ricorso sia stato rispettato e, nella fattispecie, ha dichiarato che il ricorso è stato proposto quasi quattro anni dopo la scadenza del termine di ricorso quale fissato dalle disposizioni degli artt. 230, quinto comma, CE e 102, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Peraltro, la TEA non ha provato e neppure invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consente di derogare al termine di cui trattasi.
12 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che il ricorso doveva essere respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile, senza che fosse necessario notificarlo alla convenuta.
Conclusioni delle parti
13 Con la sua impugnazione la TEA chiede che la Corte voglia:
– annullare e/o riformare l’ordinanza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate nel ricorso di primo grado, e
– condannare la Commissione alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
14 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
15 Ai sensi dell’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata senza aprire la fase orale.
16 A sostegno della sua impugnazione la TEA deduce due motivi. Secondo il primo motivo, il Tribunale avrebbe determinato in modo erroneo il dies a quo del termine di ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE. In base al secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 225 CE nel dichiarare la propria incompetenza per i primi due capi delle conclusioni.
Sul primo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 230, quinto comma, CE
Argomenti delle parti
17 Con il primo motivo la TEA sostiene che il ricorso non può essere considerato tardivo. Dato che la decisione 2003/193 ha come unico destinatario formale uno Stato membro, il dies a quo del termine di ricorso non poteva essere il giorno della pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, bensì solo la data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza effettiva di detta decisione. Tale interpretazione dell’art. 230, quinto comma, CE sarebbe confermata dalla sentenza 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a. (Racc. pag. I‑1875).
18 Nel caso di specie, la TEA avrebbe appreso di essere negativamente colpita dalla decisione 2003/193 solo con la notifica il 29 marzo 2007 dell’ingiunzione di pagamento delle autorità italiane. L’esistenza o meno di un caso fortuito o di forza maggiore sarebbe pertanto irrilevante.
19 La Commissione sostiene che la data in cui un ricorrente ha avuto conoscenza effettiva dell’atto impugnato è solo un criterio sussidiario, che dovrebbe essere accolto unicamente se l’atto di cui trattasi non sia stato oggetto né di una notifica né di una pubblicazione. La citata sentenza Atzeni e a., che riguarda una situazione processuale diversa, non potrebbe essere fatta valere nel caso di specie.
Giudizio della Corte
20 In via preliminare, occorre osservare che il Tribunale ha giustamente constatato che è competente ad accertare d’ufficio l’osservanza del termine di impugnazione, posto che questo è d’ordine pubblico (v. sentenze 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES, Racc. pag. 689, punto 6, e 8 maggio 1973, causa 33/72, Gunnella/Commissione, Racc. pag. 475, punto 4).
21 Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
22 Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge chiaramente che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica di tale atto (v. sentenza 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 35).
23 Tenuto conto del fatto che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione (v., in particolare, sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, punto 20; 30 gennaio 1997, causa C‑178/95, Wiljo, Racc. pag. I‑585, punto 19, e 22 ottobre 2002, causa C‑241/01, National Farmers’ Union, Racc. pag. I‑9079, punto 34), la data della pubblicazione, laddove ve ne sia una, è il criterio decisivo per determinare il dies a quo del termine di ricorso. Un ricorrente non può addurre il fatto di aver preso conoscenza dell’atto impugnato successivamente alla sua pubblicazione per posticipare tale dies a quo.
24 Nel caso di specie, la decisione 2003/193 è stata pubblicata il 24 marzo 2003 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). In tali circostanze, si deve necessariamente rilevare che il fatto che la TEA abbia avuto conoscenza di tale decisione solo nel mese di marzo 2007 non è pertinente per determinare il dies a quo del termine di ricorso.
25 Tale risultato non è confutato dalla citata sentenza Atzeni e a., ricordata dalla TEA. È ben vero che in tale sentenza la Corte ha dichiarato che una domanda di decisione pregiudiziale, relativa alla validità di una decisione, è, in talune circostanze, ricevibile anche dopo il rigetto per tardività di un ricorso di annullamento diretto contro quella stessa decisione. Tuttavia, in tale sentenza, si tratta di una decisione pregiudiziale e non di un ricorso diretto. Data la natura propria di ciascuno dei due procedimenti e le condizioni diverse nelle quali possono svolgersi, la giurisprudenza risultante da tale sentenza non può essere trasposta al ricorso di annullamento, che costituisce oggetto della presente causa.
26 Inoltre, la TEA non ha addotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentirebbe una deroga al termine di ricorso.
27 Il Tribunale ha quindi giustamente considerato che il ricorso diretto, presentato il 16 maggio 2007, quindi oltre quattro anni dopo la pubblicazione della decisione 2003/193 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stato, comunque, proposto tardivamente.
28 Di conseguenza, il primo motivo è manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 225 CE
Argomenti delle parti
29 Con il secondo motivo la TEA contesta al Tribunale di aver dichiarato la propria incompetenza in merito alle constatazioni di cui ai primi due capi delle conclusioni, sebbene tutte le conclusioni non siano altro che facce diverse dello stesso problema, vale a dire il non assoggettamento delle società a intero capitale pubblico alla decisione 2003/193. Se il Tribunale è competente per un ricorso di annullamento di un atto comunitario, dovrebbe esserlo anche per gli aspetti connessi e presupposti come la dichiarazione relativa al campo di applicazione ratione personae di detto atto.
30 La Commissione ritiene che tale motivo sia inoperante, in quanto o le constatazioni richieste dalla TEA sono connesse alla domanda di annullamento, nel qual caso il ricorso sarebbe tardivo nel suo complesso, o la TEA intende ottenere una declaratoria, nel qual caso il Tribunale non sarebbe competente.
Giudizio della Corte
31 Come risulta dall’ordinanza impugnata nonché dall’atto di impugnazione, la TEA, con i primi due capi delle conclusioni in primo grado, cercava di ottenere dal Tribunale la dichiarazione che essa non è contemplata dalla decisione 2003/193 e ciò al fine di poter rifiutare alle autorità italiane la restituzione degli aiuti ricevuti dalla Repubblica italiana.
32 Tuttavia, il Trattato non prevede un ricorso diretto di questo tipo che consenta ad un singolo di adire la Corte per pronunciarsi sull’interpretazione di un atto comunitario. Risulta chiaramente dal disposto degli artt. 230 CE, 231 CE e 234 CE che la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità europea solo su domanda di un giudice nazionale, in via pregiudiziale, mentre i ricorsi proposti dai singoli in forza dell’art. 230, quarto comma, CE sono diretti al controllo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e all’annullamento dell’atto di cui trattasi.
33 Dato che, ai sensi dell’art. 240 CE, la Corte dispone solo di competenze attribuite, il Tribunale ha giustamente affermato che la dichiarazione richiesta dalla TEA, riguardante il campo di applicazione ratione personae della decisione 2003/193, non rientra nell’ambito delle sue competenze e che tale parte del ricorso dev’essere respinta per incompetenza manifesta.
34 Alla luce di quanto precede, anche questo secondo motivo va respinto in quanto manifestamente infondato e pertanto si deve respingere integralmente l’impugnazione.
Sulle spese
35 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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