ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 novembre 2008 (*)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo»
Nel procedimento C‑501/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 novembre 2007,
S.A.BA.R. SpA, con sede in Novellara, rappresentata dagli avv.ti E. Coffrini e F. Tesauro,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. G. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione la S.A.BA.R. SpA chiede l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2007, causa T‑176/07, S.A.BA.R./Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).
Contesto normativo
2 Nel 1997 la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto una denuncia riguardante presunti aiuti di Stato concessi dalla Repubblica italiana a diverse imprese di servizi pubblici, sotto forma di esenzioni fiscali e di accesso a prestiti agevolati. A tale riguardo la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni scritte in relazione agli aiuti in oggetto (GU 1999, C 220, pag. 14). Dopo aver ricevuto le osservazioni di alcune imprese e della Repubblica italiana, la Commissione ha adottato la decisione 2003/193.
3 L’art. 2 di tale decisione dispone quanto segue:
«L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta dall’articolo (…) e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’articolo (…), a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune».
4 L’art. 3, primo comma, della decisione 2003/193 enuncia quanto segue:
«L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione».
5 Ai sensi dell’art. 5 della decisione 2003/193, la Repubblica italiana è destinataria di tale decisione.
I fatti
6 La ricorrente, operante nel campo dei servizi pubblici locali, è stata fondata nel 1982 da otto comuni italiani. Nel 1994 essa veniva trasformata in società per azioni il cui capitale è totalmente detenuto dagli otto comuni. Essa ha beneficiato delle esenzioni fiscali che costituiscono oggetto della decisione 2003/193.
7 Al fine di dare esecuzione a tale decisione, non notificata alla ricorrente, le autorità italiane avviavano un procedimento di recupero degli aiuti versati alla ricorrente e nel marzo 2007 le veniva notificata un’ingiunzione di pagamento.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2007 la ricorrente ha chiesto:
– di annullare integralmente la decisione 2003/193, e
– in subordine, di annullare tale decisione unicamente nella parte riguardante il suo settore di attività.
9 Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso senza aprire la fase orale.
10 Il Tribunale ha osservato che spetta al giudice comunitario verificare d’ufficio se il termine di ricorso sia stato rispettato e, nella fattispecie, ha dichiarato che il ricorso è stato proposto quasi quattro anni dopo la scadenza del termine di ricorso come fissato ai sensi delle disposizioni degli artt. 230, quinto comma, CE e 102, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Peraltro, la ricorrente non ha provato e neppure invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consente di derogare al termine di cui trattasi.
11 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che il ricorso doveva essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che fosse necessario notificarlo alla convenuta.
Conclusioni delle parti
12 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare e/o riformare l’ordinanza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate nel ricorso di primo grado, e
– condannare la Commissione alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
13 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
14 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata senza aprire la fase orale.
15 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi. In base al primo motivo, il Tribunale avrebbe determinato in modo erroneo il dies a quo del termine di ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE. In base al secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 225 CE nel dichiarare la propria incompetenza per i primi due capi delle conclusioni del ricorso.
Sul primo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 230, quinto comma, CE
Argomenti delle parti
16 Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il ricorso non può essere considerato tardivo. Dato che la decisione 2003/193 ha come unico destinatario formale uno Stato membro, il dies a quo del termine di ricorso non poteva essere il giorno della pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, bensì solo la data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza effettiva di detta decisione. Tale interpretazione dell’art. 230, quinto comma, CE sarebbe confermata dalla sentenza 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a. (Racc. pag. I‑1875).
17 Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe appreso di essere negativamente colpita dalla decisione 2003/193 solo con la notifica il 29 marzo 2007 dell’ingiunzione di pagamento delle autorità italiane. L’esistenza o meno di un caso fortuito o di forza maggiore sarebbe pertanto irrilevante.
18 La Commissione sostiene che la data in cui un ricorrente ha avuto conoscenza effettiva dell’atto impugnato è solo un criterio sussidiario, che dovrebbe essere accolto unicamente se l’atto di cui trattasi non sia stato oggetto né di una notifica né di una pubblicazione. La citata sentenza Atzeni e a., che riguarda una situazione processuale diversa, non potrebbe essere fatta valere nel caso di specie.
Giudizio della Corte
19 In via preliminare, occorre osservare che il Tribunale ha giustamente constatato che è autorizzato ad accertare d’ufficio l’osservanza del termine di impugnazione, posto che questo è d’ordine pubblico (v. sentenze 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES, Racc. pag. 689, punto 6, e 8 maggio 1973, causa 33/72, Gunnella/Commissione, Racc. pag. 475, punto 4).
20 Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
21 Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge chiaramente che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica di tale atto (v. sentenza 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 35).
22 Tenuto conto del fatto che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione (v., in particolare, sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, punto 20; 30 gennaio 1997, causa C‑178/95, Wiljo, Racc. pag. I‑585, punto 19, e 22 ottobre 2002, causa C‑241/01, National Farmers’ Union, Racc. pag. I‑9079, punto 34), la data della pubblicazione, laddove ve ne sia una, è il criterio decisivo per determinare il dies a quo del termine di ricorso. Un ricorrente non può addurre il fatto di aver preso conoscenza dell’atto impugnato successivamente alla sua pubblicazione per ritardare la decorrenza del termine.
23 Nel caso di specie, la decisione 2003/193 è stata pubblicata il 24 marzo 2003 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). In tali circostanze, si deve necessariamente rilevare che il fatto che la ricorrente abbia avuto conoscenza di tale decisione solo nel mese di marzo 2007 non è pertinente per determinare il dies a quo del termine di ricorso.
24 Tale risultato non è confutato dalla citata sentenza Atzeni e a., ricordata dalla ricorrente. È vero è in tale sentenza la Corte ha dichiarato che una domanda di decisione pregiudiziale, relativa alla validità di una decisione, è, in talune circostanze, ricevibile anche dopo il rigetto per tardività di un ricorso di annullamento diretto contro quella stessa decisione. Tuttavia, in tale sentenza, si tratta di una decisione pregiudiziale e non di un ricorso diretto. Data la natura propria di ciascuno dei due procedimenti e le condizioni diverse nelle quali possono svolgersi, la giurisprudenza risultante da tale sentenza non può essere trasposta al ricorso di annullamento, che costituisce oggetto della presente causa.
25 Inoltre, la ricorrente non ha addotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentirebbe una deroga al termine di ricorso.
26 Il Tribunale ha quindi giustamente considerato che il ricorso diretto, presentato il 16 maggio 2007, quindi oltre quattro anni dopo la pubblicazione della decisione 2003/193 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stato comunque proposto tardivamente.
27 Di conseguenza, il primo motivo è manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 225 CE
28 Con il secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato la propria incompetenza ad accertare che la ricorrente, in quanto società a capitale totalmente pubblico, non è contemplata dalla decisione 2003/193.
29 Tale motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, se, nella causa connessa C‑500/07 P, una domanda diretta a un tale accertamento è stata effettivamente presentata in primo grado, ciò non è avvenuto nella presente causa. Nel caso di specie, la ricorrente ha concluso solo per l’annullamento della decisione 2003/193 e, quindi, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso esclusivamente in quanto tardivo.
30 L’impugnazione, essendo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
31 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) S.A.BA.R. SpA è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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