Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 3 settembre 2009 – Lubricantes y Carburantes Galaicos / GALP Energía España
(causa C‑506/07)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Concorrenza – Intese – Art. 81 CE – Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili concluso tra un fornitore e un gestore di una stazione di servizio – Esenzione – Accordo di importanza minore – Regolamento (CEE) n. 1984/83 – Art. 12, n. 2 – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) – Durata dell’esclusiva – Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»
1. Concorrenza – Intese – Divieto – Presupposti – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Lesione della concorrenza – Effetto sensibile – Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio che non beneficia dell’esenzione per categoria (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 22‑26, 33, dispositivo 1)
2. Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di acquisto esclusivo – Criteri di valutazione – Accessibilità del mercato (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 28‑32)
3. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi di acquisto esclusivo – Regolamento n. 1984/83 – Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio – Durata massima – Deroga (Art. 81, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, art. 12, n. 2) (v. punti 34-41, dispositivo 2)
4. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi verticali – Regolamento n. 2790/1999 – Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio – Durata massima – Deroga [Art. 81, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 2790/1999, art. 5, lett. a)] (v. punti 42‑47, dispositivo 3)
5. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi di acquisto esclusivo – Regolamento n. 1984/83 – Accordi verticali – Regolamento n. 2790/1999 – Fissazione di un prezzo di vendita raccomandato [Regolamenti della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, art. 11, e n. 2790/1999, art. 4, lett. a)] (v. punti 49-56, dispositivo 4)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Audiencia Provincial de La Coruña – Interpretazione dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, dell’ottavo ‘considerando’ e degli artt. 10 e 12, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e degli artt. 4, lett. a), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) – Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio – Stazione di servizio costruita dal fornitore in base ad un diritto di superficie accordato dal rivenditore per la durata di 25 anni su di un terreno di sua proprietà e il cui sfruttamento è concesso a detto rivenditore per il medesimo lasso di tempo.
Dispositivo
1)
Un contratto, come quello in discussione nella causa principale, che prevede la costituzione di un diritto reale, detto «diritto di superficie», a favore di un fornitore di prodotti petroliferi per la durata di 25 anni e che autorizza quest’ultimo a costruire una stazione di servizio per concederla in locazione al proprietario del terreno per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto, nel caso in cui contenga clausole relative alla fissazione del prezzo di vendita dei prodotti al pubblico e/o a un obbligo di acquisto esclusivo o di non concorrenza applicabile per un periodo che va oltre i limiti temporali stabiliti dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, nonché dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, si sottrae al divieto ex art. 81, n. 1, CE, purché non sia idoneo ad incidere sul commercio fra gli Stati membri e non abbia né per oggetto né per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza, cosa che spetta al giudice del rinvio determinare tenendo conto segnatamente del contesto economico e giuridico in cui tale contratto è inserito.
2)
L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, deve essere interpretato nel senso che non osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni e quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto.
3)
L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 deve essere interpretato nel senso che osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni e quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto.
4)
Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita dei prodotti al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli gravino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.
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